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Successioni e donazioni

Allegato alla dichiarazione di successione
Prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria catastale sostitutiva di quella
comunale sull’incremento di valore degli immobili di bollo e della tassa
ipotecaria
UFFICIO
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IPOTECARIA, CATASTALE,
SOSTITUTIVA DI QUELLA
COMUNALE SULL’INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI, DI BOLLO E DELLA
TASSA IPOTECARIA.
Tributi liquidati e dovuti da
a
Deceduto a
via
in qualità di
nato a
residente in
nato il
residente in
codice fiscale n.
codice fiscale n.
via circoscrizione n.
in data
per la successione di
il
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA IPOTECARIA
Valore complessivo degli immobili soggetti all’imposta
Euro
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA CATASTALE
Valore complessivo degli immobili soggetti all’imposta
Euro
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DI QUELLA
SULL’INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI
Valore complessivo alla data di apertura della successione degli immobili
acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992.
Euro
LIQUIDAZIONE DELLA TASSA IPOTECARIA
Per gli immobili indicati nella dichiarazione di successione per ogni Conservatoria
ovvero circoscrizione o sezione staccata degli Uffici del Territorio territorialmente
competenti, la tassa è dovuta nella misura di Euro 25,82.
Num.
Il valore complessivo degli immobili per le imposte ipotecaria, catastale e sostitutiva deve essere arrotondato al
centesimo di
Euro per eccesso se la terza cifra decimale è superiore a 5 o per difetto se inferiore.
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO
L’imposta è dovuta nella misura di Euro 41,32 per ogni formalità di trascrizione
richiesta alle competenti Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate
degli Uffici del Territorio, salvo maggiore imposta liquidata dall’Ufficio in sede di
compilazione delle formalità di trascrizione.
Relativa imposta Euro
Relativa imposta Euro
Relativa imposta Euro
Relativa tassa Euro
Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate
degli Uffici del Territorio per Euro 25,82.
Num. Relativa imposta Euro
Conservatorie ovvero circoscrizioni o sezioni staccate
degli Uffici del Territorio per Euro 41,32.
AGENZIA DELLE ENTRATE EURO
, ,
,
,
,
,
,
,
MODULARIO
ENTRATE-006
Il dichiarante nel compilare il prospetto deve indicare la propria qualifica: erede, legatario,
rappresentante
legale, amministratore, curatore, esecutore testamentario.
Per le imposte ipotecaria e catastale l’aliquota ordinaria da applicare in misura
proporzionale è rispettivamente
del 2% e dell’1%; l’importo risultante deve essere arrotondato all’unità di euro, per eccesso
se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore.
L’importo
minimo dovuto per ciascuna imposta è comunque stabilito nella misura di euro 129,11.
Sono confermati i trattamenti di favore previsti dalle vigenti normative. In particolare:
a) nei territori montani i trasferimenti per causa di morte di fondi rustici, di cui all’art. 9 del
D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601, sono soggetti all’imposta ipotecaria nella misura fissa di euro
129,11 e
sono esenti dalle imposte catastale e di bollo;
b) per gli immobili di rilevante interesse culturale , già vincolati alla data di apertura della
successione,
anche se esclusi dall’attivo ereditario, ai sensi dell’art.13 del testo unico sull’imposta sulle
successioni
e donazioni approvato con D.Lgs 31 ottobre 1990, n.346, sono dovute nella misura
ordinaria
le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, l’imposta sostitutiva dell’INVIM (Imposta
comunale
sull’incremento di valore degli immobili) e la tassa ipotecaria;
c) non sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite
nell’interesse
dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del D.Lgs: 346/1990, salvo
quanto disposto
nel comma 3 dello stesso articolo;
d) Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate ognuna nella misura fissa di euro
129,11 quando
in capo al beneficiario, ovvero, in presenza di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno
uno di
essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima
abitazione dall’art.
1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni
concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine il
soggetto
che intende beneficiare dell’agevolazione deve rendere nella denuncia di successione
tutte le
dichiarazioni di cui alla nota II-bis) lett. a), b) e c) del menzionato art. 1 della Tariffa.
L’imposta sostitutiva dell’INVIM è dovuta per i soli immobili acquistati dal defunto prima del
31 dicembre
1992. In Particolare:
a) per le successioni apertesi entro il 31 dicembre 1999 l’imposta sostitutiva non è dovuta
se il valore
imponibile complessivo è pari o inferiore a euro 129.114,22;
b) per le successioni apertesi nel primo semestre dell’anno 2000 l’imposta sostitutiva non
è dovuta se
il valore imponibile complessivo è pari o inferiore a euro 180.759,91;
c) per le successioni il cui termine di presentazione scade successivamente al 31
dicembre 2000, il
pagamento dell’imposta sostitutiva dell’INVIM non è dovuto.
Quando dovuta, l’imposta sostitutiva dell’INVIM deve essere liquidata sull’intero valore
dichiarato con
aliquota proporzionale dell’1% (ad esempio se il valore imponibile complessivo è di euro
206.582,76
per una successione apertasi entro il 30 giugno dell’anno 2000, l’imposta dovuta è pari a
euro
2.065,83).
Resta esclusa l’applicabilità di esenzioni o di riduzioni già previste, in materia di INVIM, dal
D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, o da altre disposizioni di legge.
Con riferimento alla tassa ipotecaria, per l’individuazione delle Conservatorie ovvero
circoscrizioni o
sezioni staccate degli uffici del Territorio territorialmente competenti, il contribuente può
rivolgersi
anche agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, ove istituiti, o agli uffici del Registro.
L’imposta di bollo è dovuta per le formalità di trascrizione.
La richiesta di trascrizione deve essere inoltrata alle Conservatorie ovvero circoscrizioni o
sezioni staccate
degli uffici del Territorio competenti, dall’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, ove
istituito, o
da quello del Registro. L’importo indicato nel prospetto è suscettibile di variazione in
relazione al numero
degli uffici interessati e dei fogli impegnati. Alla liquidazione dell’eventuale maggiore
imposta
dovuta provvede l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, ove istituito, o l’ufficio del
Registro.
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