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Inclusione nelle graduatorie di circolo o istituto

Docenti e personale ATA

Modulo per l’indicazione delle scuole in cui si chiede l’inclusione nelle
graduatorie di circolo e o d’istituto per il personale docente ed educativo già
inserito nelle graduatorie permanenti
COGNOME (2)
NATO/A IL PROVINCIA
COMUNE
CODICE FISCALE
NOME
giorno mese anno
SESSO
comune prov.
indirizzo
RECAPITO (3)
c.a.p. primo recapito telefonico secondo recapito telefonico
MODULO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
INCLUSO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GIA’ PERMANENTI) E BENEFICIARIO
DELL’ART. 21 E/O 33, COMMI 5, 6 E 7 LEGGE 104/92
DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PRIORITA’ NELLA SCELTA DELLA SEDE
(da presentare unitamente al modello 1 e/o al modello 2)
SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI
RISERVATO ALL’UFFICIO COMPETENTE
PROT. N.
DEL / /
ALL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI (1)
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...l... sottoscritt....
Allegato A
Spazio riservato all’identificativo assegnato dal sistema informativo /
AVVERTENZA
La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445,
“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA”.
In particolare:
- I dati riportati dall’ aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46; vigono, al
riguardo, le disposizioni
di cui all’articolo 76 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti
a verità.
- Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- Durante il periodo di validità delle graduatorie di cui alla presente procedura di reclutamento, in occasione del conseguimento, da
parte dell’aspirante,
del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, i competenti uffici dell’amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli
sulle dichiarazioni
rese dall’aspirante secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 in quanto strettamente funzionali all’espletamento della
presente procedura di
reclutamento e assumono il carattere di riservatezza previsto daldecreto legislativo del 30/06/2003, n. 196.
Data / / FIRMA
B1 - per situazione di handicap personale
Avvalendosi delle facoltà di autocertificazione di cui al DPR n. 445/2000 e consapevole delle relative sanzioni penali connesse alle false
dichiarazioni
RICHIEDE
SEZIONE B - ATTRIBUZIONE DI PRIORITA’ NELLA SCELTA DELLA SEDE
l’applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti), delle disposizioni di priorità della scelta
della
sede di cui alla legge n. 104/92, in quanto:
A tal fine, avendo presa visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dagli articoli 7 e 9 del vigente contratto collettivo
nazionale
integrativo sulla mobilità del personale scolastico, allega la seguente certificazione:
in situazione di handicap personale di cui all’art. 21
ovvero
in situazione di handicap personale di cui al comma 6 dell’art. 33
B2 - per parente in situazione di handicap
l’applicazione, ai fini del reclutamento in base alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti), delle disposizioni di priorità della scelta
della
sede di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge n. 104/92.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
(contrassegnare la sezione che interessa e, per le parti opzionali, cancellare ciò che non riguarda)
In relazione alla situazione contrassegnata, avendo preso visione delle condizioni di applicabilità previste al riguardo dagli articoli 7 e 9
del
vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico, allega la seguente documentazione:
di essere figlio/figlia, coniuge, padre/madre di
Nato/a a il
e residente a
Che l madre/padre, coniuge, figlio/figlia è portatore di handicap in situazione di gravità, non è ricoverato permanentemente in alcun
istituto di cura e necessita di assistenza continuativa, globale, permanente che può essere assicurata esclusivamente dal sottoscritto/a
(Nel caso l’assistenza riguardi il padre o la madre) Il sottoscritto/a dichiara di essere figlio/a unico/a ovvero, (nel caso dell‘esistenza di
fratelli e/o sorelle) il sottoscritto allega le dichiarazioni personali di tali fratelli e/o sorelle che attestano l’impossibilità, motivata, di
provvedere
all’assistenza.
di dover assistere, in situazione di convivenza, fratello/sorella con handicap grave, in quanto i genitori non sono viventi, ovvero sono
totalmente inabili.
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Data / / FIRMA
NOTE
1. Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di due province devono presentare due diversi modelli.
2. Le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita.
3. Domicilio presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni.
ESTRATTO DAGLI ARTT. 7 E 9 CCNI MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
ART. 7
III) Personale in situazione di handicap
1) portatori di handicap di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di
invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla
legge 10 agosto 1950, n. 648;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del
D. L.vo n. 297/94.
Per beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre apposita certificazione così come dettagliato
nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
V) Assistenza al coniuge, ed al figlio in situazioni di handicap, ovvero assistenza del figlio unico al genitore in situazione di
handicap
Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato
dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di portatori
di handicap in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza alla persona handicappata in
situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio in
situazione di handicap grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della
scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi
di soggetto con handicap in situazione di gravità.
In questi ultimi casi, la situazione di unicità di funzione nell’assistenza deriva dalla circostanza, documentata con
autodichiarazione da parte di ciascun figlio, che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore
handicappato in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva e continuativa
assistenza (a mero titolo esemplificativo, si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all’estero o
comunque a distanze che non consentono l’effettiva e continuativa assistenza).
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art.33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita
certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
ART. 9
1. In merito alla documentazione e certificazioni necessarie, si precisa quanto segue:
a) Certificazioni mediche.
Lo stato di handicap deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche,
funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con
modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione
rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito l'interessato. La
mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei novanta giorni dovrà essere rilevata e dichiarata in sede
del predetto accertamento provvisorio.
Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui
all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in
servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione
del relativo atto.
Per le persone handicappate che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n.104/92 è necessario che risulti
chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di handicap e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al
medesimo.
Tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte, nelle
stesse deve risultare quanto segue:
- per le persone handicappate maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette certificazioni deve risultare la
situazione di gravità dell'handicap;
- per le persone handicappate assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di
gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3,
comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dall’art. 38, comma 5 della legge 23
dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il
fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.233/2005)
debbono comprovare che l'handicappato non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione
personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003 n. 3, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.;
- per le persone bisognose di cure continuative: nelle certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della
terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni
devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Sarà cura degli uffici scolastici provinciali verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e
presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.
b) Documentazione per l’assistenza continuativa
Il coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto con
handicap in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio
handicappato perché totalmente inabili, che assistano il soggetto handicappato, i quali intendano beneficiare della
precedenza prevista dal precedente art.7, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità
appresso indicate:
- il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto handicappato, deve essere
documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante
presentazione dellostato di famiglia o di copia della sentenza di affidamento o di adozione;
- l'attività di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000, artt. 19 e 20) a favore del
soggetto handicappato deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445,così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16
gennaio 2003, n. 3. L’assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5
e 7, dovrà essere effettivamente svolta all’atto di presentazione della domanda di mobilità o al momento dell’individuazione
della situazione di soprannumerarietà.
Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto
specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445,
così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
c) Documentazione del rapporto di parentela per i beneficiari della precedenza ex art. 33, c. 5 e 7, legge n. 104/92.
Il rapporto di discendenza, coniugio, adozione e affidamento con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante
dichiarazione personale sostitutiva ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato
ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia
della sentenza di affidamento e di adozione.
Inoltre, il fratello o la sorella conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità che assistano il medesimo,
in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio handicappato perché totalmente inabili
(sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con
idonea documentazione di invalidità.