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Memoria di replica ex art. 183 co 6° n.1 c.p.c.- gravissime lesioni personali- sinistro stradale

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI


SEZ. CIVILE G.U. Dott.........



Memoria di replica ex art. 183 co 6° n.1 c.p.c.



Nell'interesse di TIZIO, rappresentato dall'avv. Temistocle Bisogni, con studio in Bari, via Crispi, n. 123, per mandato in calce all'atto di citazione con elezione di domicilo

- ATTORE -

Contro

CAIO, residente in Bari rappresentato dall'avv. .....................

- CONVENUTO -



BRUSCATELLI Assicurazioni, rappresentata dall' avv. Renato Casoria

- CONVENUTO -

* * * * *

Letta la memoria avversaria e richiamate tutte le difese già svolte sin qui in atti, la presente difesa intende contestare tutto quanto ex adverso argomentato e concluso.

In ordine al contenuto della comparsa conclusionale depositata da controparte, ci sia consentito in primo luogo evidenziare l’assoluta infondatezza delle avverse eccezioni nonché l’evidente pretestuosità e genericità delle deduzioni e delle contestazioni formulate dalla stessa.

Nel contestare ed impugnare, pertanto, quanto esposto e dedotto dalla controparte nei propri scritti difensivi, con la presente memoria si ribadisce il contenuto di quanto già ampiamente illustrato ed argomentato nel libello introduttivo e nella comparsa conclusionale e si sottopone all’attenzione del Giudicante quanto in seguito riportato.

Le doglianze di controparte appaiono del tutto prive di fondamento, oltre che meramente pretestuose e non veritiere per i profili che di seguito saranno evidenziati, atteso che la domanda avanzata dall’attrice risulta, da un lato, supportata da inequivocabili risultanze documentali e peritali, dall’altro confortata dall’orientamento assunto dai Giudici che, nelle diverse sedi, sono stati chiamati a pronunciarsi a vario titolo sulla materia del contendere.

Preliminarmente, tuttavia, al fine di eliminare ogni dubbio in merito alla piena validità ed ammissibilità dell’azione intrapresa dall’ odierno attore, deve essere rilevata l’assoluta capziosità delle eccezioni preliminari, di rito sollevate dalla controparte.

Del tutto pretestuosa ed infondata si appalesa l’eccezione sollevata in via preliminare dai convenuti, volta ad ottenere la declaratoria di prescrizione estintiva biennale del diritto fatto valere da TIZIO ex art 2947 c.c., in merito alla quale intendiamo in questa sede precisare alcuni elementi di fatto e di diritto.

A detta della controparte, poiché l'atto di citazione dell' attore nel presente giudizio sarebbe stata notificata il 20.02.2004 e cioè oltre due anni dall’accaduto sinistro stradale, avvenuto il 24.03.1999, quest’ultimo dovrebbe esser dichiarato prescritto.

La tesi ex adverso sostenuta richiede un breve esame, dei fatti, delle norme e degli istituti interessati dall’avversa eccezione.

Il giorno 24.03.1999 TIZIO, conducente di una fiat e CAIO, conducente di una golf, avevano un sinistro stradale.

A causa di tale sinistro, TIZIO riportava gravissime lesioni personali, e l'amputazione di entrambi gli arti inferiori.

La Polizia Stradale a seguito di rilevamenti, accertava, la responsabilità di CAIO, che aveva omesso di dare precedenza a TIZIO.

A seguito del sinistro stradale TIZIO riportava quindi gravissime, e permanenti lesioni personali.

Dette lesioni sono previste come reato dall'art.590 c.p., sanzionato dal comma 3° con la reclusione da tre mesi a un anno, punibile a querela della persona offesa.

La prescrizione estintiva del reato di lesioni, prevista dall'art. 157 c.p. 1° co. è di sei anni.

Pertanto CAIO, che ha commesso il reato, con conseguente danno patrimoniale e non, è obbligato al risarcimento del danno cagionato (art. 185 c.p. 2°co.). CAIO, quindi a norma dell'ex art. 2059 c.c., deve risarcire TIZIO, per i danni non patrimoniali, il danno biologico (lesione dell'integrità fisica e psichica), il danno esistenziale, e il danno morale soggettivo.

Dall'articolo 2947 c.c. 3° co. si evince che la prescrizione prevista dalla legge penale per il reato di lesione, si applica anche al diritto al risarcimento del danno.

L’ allungamento dei tempi di prescrizione previsto dalla norma civile, permette di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione civile.

Inoltre la prescrizione del diritto al risarcimento si allunga, sino a quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguibile penalmente, in quanto risulta ancora ammessa la querela dalla persona offesa.

Qualora quindi la querela non sia stata ancora proposta, la prescrizione breve (ex art. 2947 c.c. 2°co.) decorre dalla scadenza del termine utile per la presentazione della stessa querela ( cass. sez unite 5121/02; cass.civ. 2521/06).

Dall'art. 126 c.p. si ricava che il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa, rendendo di fatto difficoltosa l'applicazione dell'art. 2947 c.c. 2° co.

Inoltre al fine di stabilire, l'eventuale sostituzione del più lungo termine della prescrizione penale rispetto a quello proprio dell'azione civile di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di qualunque specie, il giudice civile deve accertare, incidenter tantum, se nel fatto generatore del danno ricorrano tutti gli estremi del reato.

E' quindi irrilevante ai predetti fini che non sia stata iniziata l'azione penale, perchè la sostituzione del più lungo termine, non è condizionata al concreto inizio dell'azione penale contro il soggetto dell'atto civile.(cass. civ. 1147/80).

Le argomentazioni che precedono non consentono, quindi, di condividere la tesi della controparte, la quale vorrebbe che fosse accolta la declaratoria di prescrizione estintiva biennale del diritto fatto valere da TIZIO ex art 2947 c.c..

In ordine al merito delle argomentazioni conclusive svolte dalla controparte, giova rilevare, ancora una volta, come le avverse deduzioni ed eccezioni sembrino esser nuovamente formulate con il solo scopo di procrastinare, o addirittura evitare, la soluzione dell’annosa ed ormai incontrovertibile vicenda che, per esclusiva volontà di parte convenuta, risulta essere ad oggi non solo irrisolta, ma, vieppiù, ben lontana da qualsiasi ipotesi di concorde risoluzione.

Deve osservarsi che la lettura obiettiva dell'art. 2947,consente di ritenere del tutto prive di fondamento le avverse eccezioni.

Conclusioni

Allo stato, per tutto quanto sopra esposto, si insiste affinché, l’Ill.mo Giudice adito voglia ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:

preliminarmente, ritenere infondata l'eccezione proposta dalla parte convenuta sulla declaratoria di prescrizione estintiva biennale del diritto fatto valere da TIZIO ex art 2947 c.c..,

nel merito, in via principale: accertare e dichiarare responsabile del sinistro stradale, il sig. CAIO, respingendo le domande avversarie tutte, siccome infondate per i motivi di cui in narrativa;

obbligare la BRUSCATELLI ASSICURAZIONI a risarcire il danno subito da TIZIO;

in via subordinata, qualora nella negata ipotesi il Giudice ritenga ammissibile l'eccezione della prescrizione biennale, respingerla, perchè non ancora estinto il diritto di querela di TIZIO previsto dall'art. 126 c.p. .;

condannare al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa sugli importi;

Sentenza esecutiva come per legge.

Con ogni più ampia riserva di produrre, allegare, dedurre ed argomentare sia in linea di fatto che in linea di diritto.

Con osservanza.

Bari, li..................

Avv.Temistocle Bisogni