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LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

Acquisto e locazione

Contratto agevolato ad uso studenti

Dalla Regione Piemonte lo schema di contratto di locazione

concordato ad uso abitativo per gli studenti universitari

Allegato E



TIPO DI CONTRATTO

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)

Il/La sig./ soc. (1) ……………………………………………………………….di seguito

denominato/ a locatore (assistito/ a da (2)………………………………………………. in persona

di …………………………... ) concede in locazione al/ alla sig. (1)

…………………………………………… o ai sig. ri (1)……………………………………………

di seguito denominato/ a/ i conduttore/ i, identificato/ a/ i mediante (3) ………………………….

(assistito/a/ i da (2) …………………………..in persona di……………………………………), che

accetta/ no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in …………………………………….

via …………………………n. ……. piano ……. scala …… int. ……. composta di n. ……..vani,

oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina,

autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) ……………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

TABELLE MILLESIMALI: proprietà …………………….. riscaldamento ……………………..

acqua …………………………. altre …………………………………………………………………

COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito

dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare………………………….……...….………...

b) codice fiscale del locatore…………………………………………………………………….…….

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

…………………………………………………………………………………………………………

CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

…………………………………………………………………………………………………………

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi (5), dal ……………………………..al

…………………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale

periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di

scadenza del contratto.

Articolo 2

(Natura transitoria)

2

Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della

legge n. 431/98, tra ……………………………….. depositato il ……………… presso il Comune

di ………………………, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in

quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente

i ………………….. frequentando il corso di studi di …………… presso l'Università di

………………………………

Articolo 3

(Canone)

Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all’articolo 2 è convenuto in

euro ……………………………… , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del

locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………………….., in n. ………….. rate

eguali anticipate di euro …………………………………………….ciascuna, alle seguenti

date:…………………………………………………………….……… (4)

Articolo 4

(Deposito cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa (4) al

locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro

………………….pari a ………………. mensilità del canone (6), non imputabile in conto pigioni e

produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il

deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello

stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………(4)

Articolo 5

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente

contratto costituisce l’allegato E.

Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla

richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica

delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche

tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore

condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il

pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non

superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 6

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del

conduttore.

3

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi

corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che

abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 7

(Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o

ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento,

per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo

pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto

previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78.

La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non viene (5) concessa la

prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 8

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo

patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità

immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi

mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita

anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la

locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente

per i pregressi periodi di conduzione.

Articolo 10

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso

convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da

quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare

nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si

impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal

caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le

deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e

tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile

di quanto segue: ……………………………………………………………………………………….

4

…………………………………………………………………………………………………………

ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 11

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati

ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti

che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni

incolpevoli dei servizi.

Articolo 12

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle

deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi

di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle

deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si

tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle

disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita

assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13

(Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a

servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza

autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale

nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n.

412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.

Articolo 14

(Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore

nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire

la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni

festivi ovvero con le seguenti modalità:……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

(4)

Articolo 15

(Commissione di conciliazione)

5

La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi

dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due

scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base

delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni

di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli

stessi ritengano di nominarlo.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni

contrattuali.

Articolo 16

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della

competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li

occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile

locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con

atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali

in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal

Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali

nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di

cui agli articoli 2 e 3.

Altre clausole …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………....

Letto, approvato e sottoscritto

………………………., li …………………...

Il locatore ……………………………………

Il conduttore …………………………………

A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i

patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto.

Il locatore ………………………………….

Il conduttore ……………………………….

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per

le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al

Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) L'assistenza è facoltativa.

6

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da

presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978,

n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino

extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto

legislativo n. 286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.

(6) Massimo tre mensilità.