Registro delle Imprese
ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI
MODELLI
Il Decreto 7.8.1998
Con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
(M.I.C.A.) in data 7.8.1998 sono stati approvati i nuovi modelli:
· per le domande di iscrizione/deposito al Registro delle Imprese e per le denuncie al Repertorio
Economico Amministrativo;
· per le richieste di bollatura e numerazione dei libri e scritture contabili obbligatori.
Il decreto stabilisce inoltre che:
a) i predetti modelli - che sostituiscono quelli approvati con decreto ministeriale 7.2.1996 - entrano
in vigore il 1° novembre 1998;
b) gli attuali modelli possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 1998;
c) i modelli possono essere riprodotti, con i necessari adattamenti, anche per la lettura ottica o su
supporto informatico, nonché mediante procedure informatiche di compilazione e trasmissione;
d) alla stampa e diffusione dei modelli provvedono le Camere di commercio.
I modelli possono essere riprodotti da soggetti privati, a condizione che risultino conformi, nel
caso di modelli a stampa, a quelli annessi al decreto e, nel caso di adozione di modalità
informatiche, alle specifiche tecniche predisposte da Infocamere e rinvenibili sul sito web
“www.infocamere.it” di detta società.
1. FORMALITÀ
a) - Per qualsiasi domanda di iscrizione o deposito al Registro delle Imprese (R.I.) e denuncia di
iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) devono essere utilizzati
esclusivamente i modelli previsti dal decreto 7.8.1998.
b) - I modelli vanno compilati a macchina o in stampatello; ogni correzione o cancellazione dovrà
essere controfirmata dal firmatario del modello. Non devono essere indicate le informazioni
richieste negli spazi colorati.
I dati vanno riportati senza alcuna abbreviazione (es. GIAN PAOLO o GIAMPAOLO e non G.
PAOLO; SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V.).
I cognomi ed i nomi vanno indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate
indicano soltanto il cognome da nubile.
Le date vanno scritte in forma numerica riportando, nell’ordine: giorno, mese, anno (es. 26
giugno 1998 = 26.06.1998).
La sigla della provincia é quella precedentemente utilizzata per la targa automobilistica.
c) - Le domande e denunce possono essere compilate anche tramite supporto informatico, o tramite
procedure telematiche che consentono la trasmissione diretta all’ufficio R.I.
d) - In caso di discordanza formale tra i dati contenuti nell’atto e i dati contenuti nel modello, come
precisato dalla circolare MICA n. 3407/C del 9.1.1997, prevale il dato contenuto nell’atto e si
procederà al caricamento informatico di questo.
Nel caso in cui il dato non sia stato indicato nel modello, si dovrà presentare una nuova
domanda indicando gli estremi dell’atto già depositato in quanto trattasi di omessa
domanda.
e) - Il modello di domanda o di denuncia o il supporto informatico può essere presentato allo
sportello dell’ufficio competente o inviato a mezzo raccomandata (non é necessario l’avviso di
ricevimento).
f) - La domanda per l’iscrizione e/o deposito al R.I. (modelli S1, S2, S3, S6, SE, I1, I2, TA, B),
indipendentemente da chi sia sottoscritta (notaio, soci, amministratori, ecc.), e dal fatto che
riporti o meno l’autenticazione della firma, è, in ogni caso, soggetta all’imposta di bollo, salve le
esenzioni previste dalla legge. E’ esente da imposta di bollo la denuncia di dati REA (modelli
S5, UL e R); su questi modelli si applica l’imposta di bollo solo nel caso in cui la firma sia
autenticata.
Il modello S5 è soggetto ad imposta di bollo nel solo caso sia presentato al fine di iscrivere o
cancellare la società dalla sezione speciale degli imprenditori agricoli.
Se la domanda è composta di più modelli - ove previsto - l’imposta di bollo va applicata
una sola volta.
Nel caso in cui l’atto da iscrivere sia esente da imposta di bollo, anche il modello con il
quale si richiede l’iscrizione è esente.
g) - La numerazione dei quadri dei nuovi modelli non è progressiva per esigenze di natura
informatica connesse al collegamento con l’archivio informatico preesistente.
h) - Le domande e le denunce sono soggette al pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla
Camera di commercio nella misura stabilita con decreto del M.I.C.A.
i) - Al fine di facilitare i contatti tra utenza e ufficio camerale si raccomanda di indicare
nell’apposita riga in alto alla 1ª pagina dei modelli il n° di telefono dello studio, associazione,
ecc. che presenta i modelli allo sportello o per posta.
2. PERSONE OBBLIGATE ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI
I modelli vanno firmati dal soggetto obbligato alla sua presentazione (notaio, amministratore, socio,
rappresentante legale di ente o titolare).
Nel caso di società semplice costituita con contratto verbale o con atto scritto con firme non
autenticate dei soci il modello va firmato da tutti i soci.
Nel caso in cui la domanda comporti l’utilizzo di più modelli come regola generale l’identità del
firmatario va accertata soltanto su un modello.
Pertanto, ad esempio, quando al modello S1 sono allegati anche i modelli SE e S5, tutti e tre i
modelli devono essere firmati, ma solo per il modello S1 è necessario accertare l’identità del
firmatario.
3. UFFICIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DEI MODELLI
E’ l’ufficio della sede legale o principale del soggetto obbligato all’iscrizione, con alcune eccezioni:
a) - la domanda di iscrizione al R.I. di sede secondaria e delle relative modifiche é sempre unica
e potrà essere presentata all’ufficio del luogo ove é posta la sede principale dell’impresa o a
quello del luogo ove é posta la sede secondaria;
b) - le attività non agricole svolte in province diverse da quella della sede legale o principale devono
essere denunciate solo all’ufficio del R.I. della provincia di esercizio poiché questo comporta
l’apertura di una unità locale;
c) - le attività agricole svolte in province diverse da quella della sede legale o principale, qualora
non comportino l’apertura di una unità locale agricola, sono denunciate solo presso l’ufficio R.I.
ove è ubicata la sede legale o principale;
d) - la società che apre una unità locale agricola (c.d. unità aziendale) in una provincia diversa da
quella della sede legale è tenuta a presentare il modello S5 presso l’ufficio del R.I. ove è ubicata
la sede legale, al fine dell’iscrizione nella sezione speciale quale imprenditore agricolo ed il
modello UL presso l’ufficio del R.I. ove è operante l’unità aziendale nel solo caso di prima
iscrizione di UL;
e) - la società che apre una unità locale agricola (c.d. unità aziendale) nella stessa provincia della
sede legale ma ad un indirizzo diverso da quello della stessa è tenuta a presentare sia il modello
S5 al fine dell’iscrizione nella sezione speciale degli imprenditori agricoli che il modello UL per
l’apertura dell’unità aziendale nel solo caso di prima iscrizione di UL;
f) - la domanda di iscrizione nel R.I. dell’atto di trasferimento della proprietà o del godimento
dell’azienda deve essere presentata dal notaio all’ufficio del R.I. presso il quale é iscritto
l’imprenditore alienante. Nel caso in cui solo l’acquirente sia un imprenditore soggetto a
registrazione, l’atto deve essere presentato all’ufficio del R.I. presso il quale é iscritto
l’imprenditore acquirente. Nel caso in cui né l’acquirente né il cedente siano iscritti nel R.I.
l’atto va depositato presso l’ufficio del registro delle imprese della residenza o sede del cedente.
g) -i soggetti collettivi iscritti esclusivamente al R.E.A. presentano la domanda di iscrizione con il
modello R presso l’ufficio del registro delle imprese della sede principale anche se svolgono
attività economica solo in una provincia diversa, dove comunque denunciano l’unità locale
utilizzando il modello UL.
4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI
Le domande di iscrizione o di deposito al R.I. devono essere presentate nei termini previsti dal
codice civile, da leggi speciali o dal DPR n. 581/1995.
Il deposito della firma autografa a seguito della nomina ai sensi artt. 2383 e 2450 bis c.c. va
effettuato contestualmente alla presentazione dell’atto di nomina (atto costitutivo, verbale di
assemblea straordinaria di scioglimento o liquidazione, ecc.) anche nel caso di atti omologati.
Qualora il deposito della firma avvenga successivamente al deposito dell’atto di nomina occorre
utilizzare a tal fine il modello Intercalare P.
Le denunce di dati inclusi nel R.E.A. devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi
dell’evento di cui é obbligatoria la denuncia.
5. ATTI ALLEGATI
Alle domande o denuncie al R.I. o R.E.A. devono essere allegati gli atti soggetti per legge a
iscrizione o al deposito. Non é ammesso - in quanto non espressamente previsto da alcuna norma -
il deposito di più copie del medesimo atto (compresi i bilanci) ai fini della restituzione al
richiedente, previa annotazione degli estremi di iscrizione nel R.I. L’utente può richiedere “copie
integrali o parziali degli atti” inseriti nell’archivio ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 581/1993.
Devono essere altresì allegati gli atti di natura privata che comprovano l’attività svolta (ad es. lettera
d’incarico di agente di commercio). Non è necessario allegare atti provenienti da pubbliche
amministrazioni (licenze, autorizzazioni, ecc.) i cui estremi vanno dichiarati sui modelli.
6. LA NUMERAZIONE DELLE IMPRESE
La numerazione nel R.I. delle imprese iscritte é “annuale e progressiva e comprende anche le
sezioni speciali” (art. 7, comma 6, del DPR 581/95).
Da questa disposizione discende che:
a) - ciascun R.I. provinciale ha una sua numerazione annuale e progressiva. Costituiscono eccezione
a questa regola i soggetti già iscritti nel Registro delle Società tenuto dai Tribunali alla data del
19.2.1996, i quali conservano il proprio numero di iscrizione del Registro delle Società, con
l’indicazione del relativo Tribunale di origine;
b) - l’impresa viene individuata su tutto il territorio nazionale da un solo numero d’iscrizione, che
viene attribuito dal R.I. competente per la sede. Eventuali iscrizioni in altre sezioni del R.I.
stesso non comportano l’attribuzione di altri numeri d’iscrizione, salvo il caso di trasferimento
della sede dell’impresa in altra provincia;
c) - al momento della protocollazione della domanda di iscrizione nel R.I. viene attribuito anche il
n° REA che è progressivo per provincia, non legato all’anno solare;
d) - a seguito di denuncia della prima unità locale in una provincia diversa da quella della sede
legale, viene attribuito non il n° R.I. ma il n° REA della relativa provincia.
Pertanto un’impresa ha un solo n° di R.I. mentre ha un n° REA per ciascuna delle provincie in cui è
iscritta.
I soggetti iscritti solo nel REA (associazioni, ecc.) sono identificati esclusivamente dal solo n°
REA.
7. REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande o le denunce incomplete, illeggibili, che presentano cancellazioni e quelle prive, del
tutto o in parte, della documentazione eventualmente prescritta sono considerate irregolari.
L’ufficio del R.I., prima dell’iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la
domanda, ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso
il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l’iscrizione (art. 11, comma 11 del regolamento
di attuazione).
L’ufficio del R.I. può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee e incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali (art. 6, comma 7, del DPR n. 581 /1995).
E’ ammessa la rettifica delle domande viziate da errori formali con apposita istanza,
utilizzando i modelli relativi. Nel caso in cui il dato non sia stato indicato nel modello, si dovrà
presentare una nuova domanda indicando gli estremi dell’atto già depositato in quanto
trattasi di omessa domanda.
8. DISPOSIZIONI SUI SINDACI
Qualora il codice civile o leggi speciali prevedano il collegio sindacale possono essere
nominati o confermati solo i soggetti iscritti nel Registro dei revisori contabili; questo
requisito non è richiesto per le società cooperative (vale, invece, per le piccole società
cooperative dotate di tale organo).
Nel caso di nomina ex novo di sindaci sia effettivi che supplenti l’Intercalare P deve essere
sottoscritto dal sindaco interessato con firma semplice, allegando fotocopia di un documento
di identità e indicando nel quadro NOTE la mancanza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità ex art. 2399 del codice civile.
Gli estremi di iscrizione nel Registro dei revisori contabili, di ciascun sindaco nominato,
devono essere indicati nell’apposito quadro dell’intercalare P. Pur in assenza di detta
iscrizione è ammessa la nomina a sindaco nei due casi seguenti.
Nel caso di conferma di sindaci sia effettivi che supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili,
nelle medesime cariche, è sufficiente compilare i quadri 13 (composizione dell’organo) e 15
(indicando i cognomi ed i nomi dei soggetti confermati ed il codice “R”). Ciascun soggetto
confermato nella carica di sindaco firmerà, con firma semplice, direttamente sul modello S2,
allegando fotocopia del proprio documento di riconoscimento.
In tal caso sul quadro NOTE del modello S2 va indicata la mancanza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (ex. art. 2399 del codice civile) di tutti i soggetti confermati.
In ogni caso obbligato alla presentazione del modello è l’amministratore.
8.1 NORME PER I SINDACI ATTUALMENTE IN CARICA E NON ANCORA ISCRITTI NEL REGISTRO
DEI REVISORI CONTABILI CHE CHIEDONO L’ISCRIZIONE DELLA NOMINA O DELLA CONFERMA
NELLA STESSA SOCIETÀ
La legge 222/98, entrata in vigore il 12.7.1998, consente la riconferma nella carica di sindaco,
per un successivo triennio, a coloro che, pur non essendo iscritti nel registro dei revisori
contabili, vengono rinnovati nella carica prima della data fissata per l’esame per l’iscrizione
nel predetto registro, e qualora dimostrino:
a) - di aver superato l’esame di abilitazione attestato con certificazione rilasciata dalla Corte
d’Appello (art. 1 legge n. 132/1997);
b) - di essere esonerati dal sostenimento dell’esame in quanto iscritti ad un albo professionale (art. 6
legge n. 132/1997);
c) - di avere titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili per diritti acquisiti (art. 13
legge n. 132/1997).
La prova del possesso di tali requisiti avviene mediante dichiarazione da apporre sull’Intercalare P
(quadro NOTE) sottoscritto con firma semplice dal sindaco interessato, allegando fotocopia di un
documento di riconoscimento, contenente la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 222/1998 al fine di
essere riconfermato membro del collegio sindacale”.
8.2 NORME PER LA NOMINA A SINDACI DI PERSONE ATTUALMENTE NON IN
CARICA QUALI SINDACO E NON ANCORA ISCRITTI NEL REGISTRO DEI
REVISORI CONTABILI
La legge n. 266/98, entrata in vigore il 7.8.1998, consente anche a coloro che non sono ancora
iscritti nel registro dei revisori contabili di essere nominati sindaci qualora dimostrino:
a) - di aver superato l’esame di abilitazione attestato con certificazione rilasciata dalla Corte
d’Appello (art. 1 legge n. 132/1997)
b) - di essere esonerati dal sostenimento dell’esame in quanto iscritti ad un albo professionale (art. 6
legge n. 132/1997)
c) - di aver titolo ad essere iscritti nel registro dei revisori contabili per diritti acquisiti (art. 13
legge n. 132/1997).
La prova del possesso di tali requisiti avviene mediante dichiarazione da apporre sull’Intercalare P
(quadro NOTE) sottoscritto con firma semplice dal sindaco interessato, allegando fotocopia di un
documento di riconoscimento, contenente la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 266/98 al fine di essere
nominato membro del collegio sindacale”.
9. MODALITÀ’ PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI MODELLI
9.1 DEPOSITO DI FIRMA E ISCRIZIONE DELLA NOMINA
I modelli di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA devono riportare la firma autenticata
quando sia previsto il deposito della firma e/o l’iscrizione della nomina dal codice civile o da altre
disposizioni di legge compreso il RD 20.9.34 n. 2011 richiamato dall’art. 9 del DPR 581/95.
L’autentica non è necessaria se l’interessato sottoscrive il modello allo sportello camerale: in tal
caso si procederà all’accertamento dell’identità del firmatario trascrivendo i dati desunti da un
documento di identità valido.
Il deposito di firma e/o l’iscrizione della nomina è previsto nei seguenti casi:
a) - per gli amministratori delle società di persone, delle società di capitali, delle cooperative e
per tutti gli altri soggetti collettivi iscritti nel registro delle imprese;
b) - per i liquidatori di tutti i soggetti di cui alla lettera a)-;
c) - per gli institori ed i procuratori;
d) - per i preposti alle sedi secondarie;
e) - per i rappresentanti delle società estere con sede secondaria in Italia;
f) – per il rappresentante comune degli obbligazionisti;
g) – per l’imprenditore individuale;
h) – per i legali rappresentanti di soggetti iscritti nel REA.
Per quanto riguarda gli amministratori si avverte che in ogni caso, una persona che assume una
carica per un determinato soggetto giuridico anche per una carica differente, non deve autenticare la
firma. Si applica quanto previsto al paragrafo 9.2
9.2
SOTTOSCRIZIONE DEI MODELLI
Qualora la sottoscrizione del modello sia richiesta ai soli fini della presentazione della domanda (es.
modifica di impresa individuale (mod. I2)) o della denuncia (inizio di attività di società (mod. S5) o
denuncia di apertura/modifica/chiusura di unità locale (mod. UL)) e non anche del deposito della
firma, qualora la firma non sia autenticata, si applica l’art. 3 comma 11 della legge 127/97 come
modificato dalla legge 191/98 e pertanto:
a) - se gli interessati si presentano allo sportello camerale si provvederà ad accertare l’identità
dei firmatari trascrivendo i dati desunti da un documento di identità valido;
b) - se la domanda è presentata tramite terzi o per posta, i firmatari devono allegare la fotocopia
semplice di un documento di identità valido.
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