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Il modello per la dichiarazione ICI da presentare al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Utenze e bollette
Dichiarazione ICI

ICI
IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L’ANNO
Istruzioni per la compilazione
ISTRUZIONI GENERALI
1. PREMESSA
2. IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE ICI
3. CHI DEVE PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE
4. COME SI DICHIARANO LE PARTI
CONDOMINIALI
5. A CHI VA PRESENTATA
LA DICHIARAZIONE
6. PAGAMENTO DELL’ICI
2006
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
7. GENERALITÀ
8. FRONTESPIZIO
9. COMPILAZIONE DEI QUADRI
DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI
9.1. Casi di compilazione di più quadri
per lo stesso immobile
9.2. Come compilare i singoli campi
9.3. Modelli aggiuntivi
9.4. Firma
MODALITÀ E TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
APPENDICE
ISTRUZIONI GENERALI
1
PREMESSA
La dichiarazione ICI deve essere presentata, a
norma dell’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, limitatamente agli immobili
siti nel territorio dello Stato per i quali, nel
corso dell’anno 2006, si sono verificate modificazioni
nella soggettività passiva oppure nella
struttura o destinazione dell’immobile che hanno
determinato un diverso debito di imposta.
ATTENZIONE
Si precisa che permane l’obbligo dichiarativo,
poiché non è stato al momento
emanato il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del territorio di cui al comma
53, dell’art. 37 del D. L. 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, con il quale viene accertata
l’effettiva operatività del sistema di
circolazione e fruizione dei dati catastali.
Si aggiunge, inoltre, che l’art. 1, comma
175, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (legge finanziaria per l’anno 2007),
ha abrogato l’art. 59, comma 1, lettera l),
del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione
ICI con la comunicazione.
Pertanto, poiché a decorrere dal 1° gennaio
2007 non può essere più utilizzato in
via generale il sistema della comunicazione,
permane nella disciplina dell’ICI la sola
dichiarazione prevista dall’art. 10,
comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Tuttavia, data la novità recata dalla legge
finanziaria per l’anno 2007, i contribuenti
che hanno già presentato la comunicazione
relativamente alle variazioni intervenute
nel 2006, non devono effettuare alcun
ulteriore adempimento dichiarativo.
Relativamente alle aliquote si precisa che in
base all’art. 18, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dall’anno d’imposta
2001, l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione
principale si applica anche alle pertinenze.
2
IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE ICI
Vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione
se nel 2006 si è verificata una delle seguenti
circostanze:
– gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è
stato costituito (o estinto) un diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,
ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria
o, se si tratta di aree demaniali,
sono state oggetto di concessione. Si ricorda
che è un diritto reale di abitazione quello
spettante al coniuge superstite ai sensi
dell’art. 540 del codice civile. Il diritto di
abitazione si estende anche alle pertinenze
della casa adibita ad abitazione principale.
È assimilabile a tale diritto quello che spetta
al socio della cooperativa edilizia (non a
proprietà indivisa) sull’alloggio assegnatogli,
ancorché in via provvisoria con verbale
di assegnazione della cooperativa;
– gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato)
il diritto all’esenzione o all’esclusione
dall’ICI;
– gli immobili hanno cambiato caratteristiche:
es., terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile
o viceversa; area fabbricabile su cui
è stata ultimata la costruzione del fabbricato;
area che è divenuta edificabile in seguito alla
demolizione del fabbricato; fabbricato la
cui rendita catastale è stata variata a seguito
di modificazioni strutturali; costruzione che ha
perso la caratteristica della ruralità; unità immobiliari
che hanno smesso di essere adibite
ad abitazione principale o che, viceversa, sono
state destinate ad abitazione principale;
– il valore dell’area fabbricabile è variato;
– è stato stipulato nel corso dell’anno 2005
un contratto di locazione finanziaria, riguardante
fabbricati il cui valore deve essere calcolato
sulla base delle scritture contabili ai
sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. n.
504 del 1992, poiché, in tal caso, dal 1°
gennaio 2006 si è avuta la variazione della
soggettività passiva;
– ai fabbricati interamente posseduti da imprese
e distintamente contabilizzati, classificabili
nel gruppo catastale D, è stata attribuita, nel
corso dell’anno 2005, la rendita catastale,
oppure è stata annotata negli atti catastali la
rendita proposta a seguito dell’espletamento
della procedura prevista nel regolamento
adottato con il decreto del Ministro delle finanze
del 19 aprile 1994, n. 701 (DOC -
FA), oppure sono stati contabilizzati costi aggiuntivi
a quello di acquisizione.
NOTA
Si precisa che non vanno dichiarati:
– gli immobili comunque esenti o esclusi dall’ICI
per l’intero anno 2006, anche se siano stati
venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti
reali di godimento. Si ricorda che l’ICI colpisce
i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni
agricoli (per la loro definizione vedasi in
Appendice la voce “Area fabbricabile, fabbricato
e terreno agricolo - definizione”) per
cui restano esclusi dall’ambito di applicazione
dell’imposta gli immobili che non possiedono
siffatte caratteristiche (per casi particolari
vedasi in Appendice le voci “Terreni agricoli
– casi di esenzione”). Per informazioni
sulle esenzioni vedasi le voci “Esenzioni”;
“Terreni agricoli – casi di esenzione”;
– i fabbricati per i quali l’unica variazione è
rappresentata dall’attribuzione o dal cambiamento
della rendita catastale che non dipende
da modificazioni strutturali;
– i terreni agricoli per i quali l’unica variazione
è rappresentata dal cambiamento del
reddito dominicale;
– i fabbricati interamente posseduti da imprese
e distintamente contabilizzati, classificabili
nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale,
per i quali l’unica variazione nel corso
dell’anno 2006 è data dall’attribuzione
della rendita, oppure dall’annotazione negli
atti catastali della “rendita proposta” a seguito
dell’espletamento della procedura prevista
nel regolamento adottato con il decreto del
Ministro delle finanze n. 701 del 1994,
(DOC - FA), oppure dalla contabilizzazione
di costi aggiuntivi a quello di acquisizione.
Ciò in quanto tale rendita o i costi incrementativi
influiscono sulla determinazione del valore
solo a decorrere dall’anno 2007.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che ai
sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, per le successioni aperte a
partire dalla data di entrata in vigore della legge,
e cioè dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari
che abbiano presentato la dichiarazione di
successione contenente beni immobili non sono
obbligati a presentare la dichiarazione ai fini
dell’ICI. Infatti, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate
che hanno ricevuto la dichiarazione di successione
ne trasmettono una copia a ciascun comune
nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
ATTENZIONE
Non costituiscono causa di variazione e,
quindi, non determinano, di per sé, l’obbligo
di presentazione della dichiarazione:
– l’assoggettamento dell’immobile ad aliquota
o aliquote diverse rispetto a quelle
applicate per il 2005;
– l’applicazione, per l’abitazione principale,
della detrazione nella misura annua
superiore ad euro 103,29, oppure
della riduzione dell’imposta fino alla
metà, a seguito dell’apposita deliberazione
adottata dal Comune;
– l’applicazione della detrazione o riduzione
di imposta per gli alloggi regolarmente
assegnati in locazione dagli
IACP;
– l’aumento, in vigore dal 1997, del 5
per cento del valore catastale dei fabbricati
e del 25 per cento di quello dei
terreni agricoli;
– la rivalutazione, nella misura del 40 per
cento, del moltiplicatore da applicare
alle rendite catastali dei fabbricati classificati
nel gruppo catastale B, che, ai
sensi dell’art. 2, comma 45, del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, convertito dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, deve
essere applicato per la determinazione
del tributo a decorrere dall’entrata
in vigore del D. L. n. 262 del 2006,
e cioè dal 3 ottobre 2006;
– l’aumento del valore contabile, per effetto
dell’aggiornamento dei coefficienti
di attualizzazione (v. decreto Direttoriale
del 22 febbraio 2006, pubblicato
sulla G.U. 49 del 28 febbraio 2006),
dei fabbricati interamente posseduti da
imprese, distintamente contabilizzati,
classificabili nel gruppo catastale D e
sforniti di rendita catastale;
– la stipulazione di un contratto di locazione
finanziaria nel corso dell’anno
2006, riguardante fabbricati il cui valore
deve essere calcolato sulla base
delle scritture contabili ai sensi del comma
3 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504 del
1992, poiché in tal caso soltanto dal
2007 si avrà la variazione della soggettività
passiva.
2
ISTRUZIONI Modello ICI
3
CHI DEVE PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE
I mutamenti di soggettività passiva nel corso
dell’anno 2006, qualunque ne sia la causa
(ad esempio, a seguito di vendita, locazione
finanziaria, donazione, successione ereditaria,
costituzione od estinzione dei cennati diritti
reali di godimento), devono essere dichiarati,
separatamente, sia da chi ha cessato di
essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato
ad esserlo.
Un’eccezione è costituita dalle successioni per
causa di morte aperte dopo il 25 ottobre
2001, per le quali si rinvia all’ultima nota del
paragrafo 2.
Le modificazioni strutturali o di destinazione
dell’immobile che determinano un diverso debito
di imposta, intervenute nel corso dell’anno
2006, devono essere dichiarate dal soggetto
passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprietà
piena oppure, qualora l’immobile sia
gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto
di locazione finanziaria, dall’usufruttuario,
enfiteuta, superficiario, locatario finanziario,
oppure dal concessionario di aree demaniali.
Soggetto passivo del tributo è anche il gestore
dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare
pubblico ai sensi delle disposizioni del
D. L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito
nella legge 23 novembre 2001, n. 410.
Nota bene:
– Il diritto di abitazione che fa scattare l’obbligo
della presentazione della dichiarazione
ICI è un diritto reale di godimento che
non va confuso col diritto di servirsi dell’immobile
per effetto di un contratto di locazione,
affitto o comodato. Il locatario, l’affittuario
o il comodatario non hanno, infatti, alcun
obbligo per quanto riguarda l’ICI;
– nel caso che più persone siano titolari di diritti
reali sull’immobile (es.: più proprietari; proprietà
piena per una quota e usufrutto per la
restante quota) ciascun contitolare è tenuto a
dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia,
è consentito ad uno qualsiasi dei titolari
di presentare la dichiarazione congiunta, purché
comprensiva di tutti i contitolari;
– la dichiarazione deve essere presentata anche
dai residenti all’estero che posseggono
immobili in Italia.
4
COME SI DICHIARANO
LE PARTI CONDOMINIALI
Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’art.
1117, n. 2, del codice civile accatastate in via
autonoma la dichiarazione deve essere presentata
dall’amministratore del condominio per
conto di tutti i condomini. Qualora l’amministrazione
riguardi più condomini, per ciascuno
di essi va presentata una distinta dichiarazione,
escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti
all’amministratore.
5
A CHI VA PRESENTATA
LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione ICI deve essere presentata,
con le modalità che saranno di seguito specificate,
al Comune nel cui territorio sono ubicati
gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più
Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni
per quanti sono i Comuni (in ciascuna
di esse, naturalmente, verranno indicati
i soli immobili situati nel territorio del Comune
al quale la dichiarazione viene inviata).
Se l’immobile è situato nel territorio di più Comuni,
lo si considera interamente situato nel
Comune nel quale si trova la maggior parte
della sua superficie.
6
PAGAMENTO DELL’ICI
A differenza dell’Irpef, l’ICI viene pagata nello
stesso anno in cui si realizza il presupposto
impositivo e, pertanto, nell’anno 2006 doveva
essere effettuato il pagamento dell’imposta
relativa a tale anno.
La dichiarazione, invece, deve essere presentata
nell’anno successivo a quello in cui il pagamento
è stato effettuato.
Per gli immobili in multiproprietà, sui quali cioè
sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale,
di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n.
427, l’art. 19, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ha stabilito che solo il pagamento
dell’ICI deve essere effettuato dall’amministratore
del condominio o della comunione, mentre
l’obbligo di presentazione della dichiarazione
resta a carico dei singoli soggetti passivi.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
7
GENERALITÀ
La prima delle due facciate del modello ICI è
dedicata all’indicazione del Comune destinatario
e dei dati identificativi del contribuente (e
dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione
congiunta) nonché dell’eventuale “denunciante”,
qualora diverso dal contribuente;
la seconda è destinata alla descrizione degli
immobili per i quali sussiste l’obbligo della dichiarazione
(e cioè non tutti gli immobili posseduti,
ma solo quelli che hanno subìto variazioni
nel corso del 2006).
Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati
altri avendo cura, in questo caso, di indicare,
nell’apposito spazio posto in calce alla
seconda facciata di ciascun modello adoperato,
il numero totale dei modelli compilati.
Il modello di dichiarazione è composto di tre
esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo
necessario per l’elaborazione meccanografica
ed un terzo riservato al contribuente.
La compilazione va effettuata con la massima
chiarezza (a macchina o a mano a carattere
stampatello) e ciascun esemplare deve contenere
i medesimi dati.
Si consiglia, inoltre, di conservare la “copia
per il contribuente”, che è necessaria, oltre
che per motivi di documentazione personale,
per la compilazione di eventuali dichiarazioni
di variazione per gli anni successivi.
I modelli possono essere ritirati gratuitamente
presso gli uffici comunali e sono anche disponibili
nel sito internet www.finanze.gov.it.
8
FRONTESPIZIO
Sul frontespizio deve essere indicato il Comune
destinatario della dichiarazione (e, cioè,
quello sul cui territorio insiste interamente o
prevalentemente la superficie degli immobili
dichiarati).
Nel quadro dedicato al “contribuente” (da
compilare sempre) devono essere riportati i dati
identificativi di chi ha posseduto (a titolo di
proprietà piena oppure a titolo di usufrutto, uso,
abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria,
concessione su aree demaniali) nel
corso dell’anno 2006, gli immobili dichiarati.
Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche
che per le società, gli enti pubblici o privati,
le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.
Le persone non residenti in Italia devono indicare,
nello spazio riservato al domicilio fiscale,
lo Stato estero di residenza con la specificazione
della relativa località ed indirizzo.
In caso di presentazione della dichiarazione
da parte dell’amministratore del condominio
per le parti comuni dell’edificio va indicato il
codice fiscale del condominio e la sua denominazione
nonché, in luogo del domicilio fiscale,
l’indirizzo del condominio stesso.
Il quadro intestato al “dichiarante” deve essere
compilato nel caso in cui il soggetto che
presenta la dichiarazione sia diverso dal contribuente,
come, ad esempio, l’erede, il rappresentante
legale o negoziale, il socio amministratore,
il commissario giudiziale, il liquidatore
in caso di liquidazione volontaria, l’amministratore
del condominio. La natura della carica
deve essere indicata nell’apposito rigo.
Anche nell’ipotesi di compilazione di questo
secondo quadro va, comunque, sempre compilato
il quadro intestato al “contribuente”.
Il quadro dei “contitolari” deve essere compilato
solo per gli immobili per i quali viene
presentata la dichiarazione congiunta.
Per l’indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare,
si vedano le corrispondenti istruzioni
fornite nel quadro dedicato al “contribuente”.
In caso di fusione, la società incorporante (o
risultante) deve provvedere a presentare la
propria dichiarazione per denunciare l’inizio
del possesso degli immobili ricevuti a far data
dal momento di decorrenza degli effetti
dell’atto di fusione ai sensi dell’art. 2504-bis
del codice civile e deve inoltre provvedere a
presentare la dichiarazione per conto delle società
incorporate (o fuse) per denunciare la
3
ISTRUZIONI Modello ICI
cessazione del possesso. A questi ultimi effetti,
nel quadro relativo al dichiarante vanno indicati
i dati del rappresentante della stessa società
incorporante (o risultante); nel quadro relativo
al contribuente vanno indicati i dati della
società incorporata (o fusa) e nello spazio
riservato alle annotazioni devono essere fornite
le ulteriori informazioni per l’individuazione
della società incorporante (o risultante).
Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società
risultanti dalla scissione deve presentare la
propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a
far data dal momento di decorrenza degli effetti
dell’atto di scissione ai sensi dell’art. 2506-quater
del codice civile. Una delle società risultanti
dalla scissione deve provvedere a presentare la
dichiarazione per conto della società scissa
con le stesse regole di compilazione sopraindicate
per il caso di dichiarazione da parte della
società incorporante (o risultante) per conto della
società incorporata (o fusa).
9
COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI
DEGLI IMMOBILI
Ogni quadro descrittivo del singolo immobile
si compone di tre settori. Il primo (che comprende
i campi da 1 a 18) serve per indicare
come si è modificata la titolarità del possesso
e la tipologia dell’immobile nel corso dell’anno
2006; nel secondo (che comprende i campi
da 19 a 22) va specificata la situazione
esistente alla data del 31 dicembre 2006; nel
terzo occorre indicare gli estremi del titolo di
acquisto o di cessione.
La compilazione del secondo settore (intitolato
“situazione al 31 dicembre 2006”), pur non
essendo necessaria per la determinazione
dell’imposta relativa all’anno 2006, è essenziale
in quanto la sussistenza o meno di variazioni
nel corso dell’anno 2007, con eventuale
obbligo di presentazione della relativa
dichiarazione nel 2008, va verificata con riferimento
alla situazione esistente nell’ultimo
giorno dell’anno 2006.
Si faccia, ad esempio, l’ipotesi di un fabbricato,
venduto il 20 aprile 2006 ad una persona
che lo ha adibito a sua abitazione principale
per la restante parte dell’anno. Il venditore,
nel primo settore, deve indicare 4 mesi
di possesso, nel secondo deve specificare che
il fabbricato non è più in suo possesso al 31
dicembre 2006.
L’acquirente, nella sua dichiarazione, deve indicare,
nel primo settore, 8 mesi di possesso,
mentre nel secondo settore deve specificare
che il fabbricato è destinato ad abitazione
principale alla data del 31 dicembre 2006.
In Appendice, alla voce “Quadri descrittivi
(compilazione)” sono riportati altri esempi che
chiariscono le modalità di compilazione di
questi settori.
9.1. Casi di compilazione di più quadri
per lo stesso immobile
Possono verificarsi casi in cui il contribuente
debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente
allo stesso immobile.
Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti
ipotesi:
a) terreno agricolo al 1° gennaio 2006, diventato
area edificabile dal 20 settembre
2006.
Il contribuente compilerà due quadri; nel
primo descriverà il terreno agricolo, indicando
come periodo di possesso 9 mesi;
nel secondo descriverà l’area edificabile,
indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore
relativo alla “situazione al 31 dicembre
2006” deve essere compilato limitatamente
all’area fabbricabile, essendo questa l’ultima
caratteristica assunta dall’immobile (va
lasciato, quindi, in bianco il settore corrispondente
a quello descrittivo del terreno
agricolo). Per evidenziare che si tratta dello
stesso immobile deve essere dato ai due
quadri lo stesso numero d’ordine, con l’aggiunta
di una sottonumerazione progressiva
(ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto
con il numero d’ordine 1/1; il secondo
con il numero d’ordine 1/2);
b) area edificabile al 1° gennaio 2006, diventata
terreno agricolo dal 10 giugno
2006.
Il contribuente seguirà gli stessi criteri innanzi
esposti, descrivendo nel primo quadro
l’area edificabile, con un periodo di
possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno
agricolo, con un periodo di possesso di 7
mesi, e compilando il settore della “situazione
al 31 dicembre 2006” solo corrispondentemente
al terreno agricolo;
c) area edificabile al 1° gennaio 2006, sulla
quale sono stati ultimati i lavori di costruzione
il 25 ottobre 2006.
Il contribuente, analogamente, compilerà
due o più quadri; nel primo descriverà
l’area edificabile, indicandone in 10 mesi
il periodo di possesso; negli altri descriverà
i singoli fabbricati con un periodo di possesso
di 2 mesi. I settori relativi alla “situazione
al 31 dicembre 2006” vanno compilati
limitatamente ai fabbricati. Il numero
d’ordine che contraddistingue l’immobile,
che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà
lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi
(ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3,
3/4, ecc.). Ovviamente, se l’area interessata
alla costruzione è stata precedentemente
dichiarata insieme ad altre aree contigue,
con l’indicazione di un unico valore,
le aree edificabili residue devono ora essere
dichiarate in separati quadri con la specificazione
del relativo valore;
d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati
i lavori di demolizione il 18 dicembre
2006.
Saranno compilati due o più quadri; i primi
dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti
l’edificio sul quale saranno successivamente
iniziati i lavori di demolizione, indicandone
il periodo di possesso in 12 mesi;
l’ultimo dedicato alla descrizione
dell’area fabbricabile, con un periodo di
possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla
“situazione al 31 dicembre 2006” va compilato
limitatamente a quest’ultimo quadro
descrittivo dell’area;
e) fabbricato la cui quota di proprietà del
100 per cento al 1° gennaio 2006 è diventata
del 50 per cento a decorrere dal 5
marzo 2006.
Il contribuente compilerà due quadri; nel
primo descriverà il fabbricato, indicando
2 mesi di possesso e 100 per cento come
quota di possesso; nel secondo descriverà
lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di
possesso e 50 per cento come quota di
possesso. Il settore relativo alla “situazione
al 31 dicembre 2006” deve essere compilato
soltanto relativamente al secondo
quadro descrittivo dell’ultima posizione di
titolarità.
9.2. Come compilare i singoli campi
Nel campo 1 relativo alle caratteristiche
dell’immobile, va indicato 1, se si tratta di un
terreno agricolo; va indicato 2, se si tratta di
un’area fabbricabile; va indicato 3, se si tratta
di un fabbricato il cui valore è determinato,
come sarà chiarito meglio in seguito, moltiplicando
la rendita catastale per 140, o
per 100, oppure per 50, o per 34, a seconda
della categoria catastale di appartenenza;
va indicato 4, se si tratta di fabbricato
interamente appartenente ad impresa e
distintamente contabilizzato, classificabile
nel gruppo catastale D e sfornito di rendita
catastale oppure al quale sia stata attribuita
la rendita, effettiva o “proposta”, nel corso
dell’anno 2006.
Chiaramente non può che essere indicato un
solo numero; se si presenta l’esigenza di indicare
più numeri, in considerazione delle
mutate caratteristiche dell’immobile nel tempo,
vuol dire che ci si trova in uno dei casi
per i quali è necessario utilizzare più quadri
(si vedano, in proposito, i casi illustrati al
punto 9.1).
Nel campo 2 va indicata l’esatta ubicazione
dell’immobile descritto (località, via o piazza,
numero civico, ecc.). Si raccomanda, in
caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via
ed al numero civico, la scala (se ve ne sono
più di una) e l’interno. Non deve essere indicato
il comune ove è sito l’immobile non
potendo esso essere diverso da quello indicato
sul frontespizio ed al quale è destinata
la dichiarazione.
Nel riquadro “dati catastali identificativi immobili”
vanno indicati i dati catastali relativi
sia ai fabbricati e sia ai terreni.
Nel campo 3 va indicata la sezione, ove
esistente.
Nel campo 4 va indicato il foglio.
Nel campo 5 occorre indicare il numero di
particella, come risulta dalla banca dati catastale.
Nel campo 6 va indicato il subalterno ove
esistente.
Nel campo 7 va indicata la categoria per i
fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo,
vigneto, seminativo arboreo, e così via).
Si ricorda in proposito che i fabbricati sono
collocati in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E)
a seconda della loro tipologia. Nell’ambito
4
ISTRUZIONI Modello ICI
dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi,
poi, in varie categorie.
Nel campo 8 va indicata sia la classe dei fabbricati
e sia la classe di redditività delle singole
particelle di terreno.
I dati da indicare nei campi da 3 ad 8 sono
desumibili dalle consultazioni delle banche
dati catastali.
I campi da 3 ad 8 non vanno compilati se si
tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale
o per i quali sono intervenute variazioni strutturali
o di destinazione permanenti, anche se
dovute ad accorpamento di più unità immobiliari,
che influiscono sull’ammontare della rendita
catastale a suo tempo attribuita.
Nei campi 9 e 10, in via eccezionale, in mancanza
degli estremi catastali, occorre indicare
il numero di protocollo e l’anno di presentazione
della domanda di accatastamento.
ATTENZIONE
Per i comuni nei quali è in vigore il catasto
fondiario gli estremi catastali vanno indicati
secondo le modalità di seguito specificate:
a) nel campo SEZIONE va riportato il codice
catastale del comune;
b) nel campo FOGLIO va riportato il numeratore
della particella edificiale qualora
frazionata;
c) nel campo NUMERO va riportato il denominatore
della particella frazionata
ovvero il numero che identifica la particella
qualora non frazionata;
d) nel campo SUBALTERNO va riportato
l’eventuale numero del “subalterno” della
particella.
NOTA
I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si
tratta di fabbricato interamente posseduto da
impresa e distintamente contabilizzato, classificabile
nel gruppo catastale D, il cui valore
deve essere determinato sulla base delle scritture
contabili.
Nel campo 11 deve essere barrata la casella
se si tratta di immobile di interesse storico o artistico
ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.
Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Nel campo 12 deve essere indicato il valore
dell’immobile descritto nel quadro. Il valore
deve essere indicato per intero, indipendentemente
dalla quota e dal periodo di possesso
nel corso dell’anno. L’imposta, infatti, deve essere
calcolata sull’intero valore ed è dovuta in
rapporto alla quota ed ai mesi di possesso
nell’anno.
Il valore deve essere indicato per intero anche
qualora l’immobile sia gravato da diritto reale
di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria.
In tal caso, infatti, soggetto passivo
ICI è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto,
uso, abitazione, superficie, enfiteusi,
oppure il locatario finanziario o il concessionario
di aree demaniali, restando il nudo proprietario
ed il locatore finanziario completamente
estranei al rapporto di imposta.
Per i criteri di determinazione del valore si rinvia
a quanto precisato in Appendice, alla voce
“Valore degli immobili agli effetti dell’ICI”.
Nel campo 13 va barrata la casella se trattasi
di “rendita catastale proposta” non ancora
divenuta definitiva.
Nel campo 14 va indicata la quota di possesso
esprimendola in percentuale.
In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente,
indicata, nel quadro descrittivo dell’immobile
in contitolarità, la sola quota di possesso
spettante al contribuente dichiarante.
Poiché l’immobile può essere dichiarato congiuntamente,
la somma delle quote del dichiarante
e dei contitolari deve essere, ovviamente,
pari a 100.
Per le parti comuni dell’edificio che devono essere
dichiarate dall’amministratore del condominio,
va indicata come quota di possesso 100 e
non va compilato il quadro dei contitolari.
Nel campo 15 vanno indicati i mesi di possesso
nel corso dell’anno 2006. Il mese nel
quale la titolarità si è protratta solo in parte è
computato per intero in capo al soggetto che
ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre
non è computato in capo al soggetto che ha
posseduto per meno di 15 giorni.
ATTENZIONE
I mesi di possesso possono anche essere
12 oppure 0. Si consideri, ad esempio,
un immobile posseduto dal 1° gennaio
2006 che sia stato venduto il 20 dicembre
2006. In tal caso il venditore dichiarerà
12 mesi di possesso, mentre il compratore,
anch’egli obbligato a dichiarare
l’immobile, indicherà 0 mesi di possesso.
Nei campi 16 e 17 vanno, rispettivamente, indicati
i mesi durante i quali per l’immobile descritto
si sono eventualmente verificate condizioni
di esclusione od esenzione dall’imposta
oppure condizioni per l’applicazione di riduzioni.
Per le condizioni di esclusione od esenzione
vedasi quanto detto in Appendice alle voci
“Esenzioni” e “Terreni agricoli”. Le riduzioni
di imposta sono quelle previste nel comma 1
dell’art. 8 e nel successivo art. 9 del D.Lgs. n.
504 del 1992, concernenti, rispettivamente, i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali e dai medesimi condotti.
Si richiama l’attenzione sul fatto che per
l’applicabilità della riduzione di imposta
per i fabbricati è necessario che sussistano
congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità
e l’assenza di utilizzo.
Si precisa, infine, che l’inagibilità od inabitabilità
deve consistere in un degrado fisico
sopravvenuto (fabbricato diroccato,
pericolante, fatiscente) non superabile
con interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria.
Nel campo 18 va indicato l’importo della detrazione
spettante per l’abitazione principale
descritta nel quadro.
Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa
edilizia a proprietà indivisa per gli alloggi
adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché dagli IACP per gli alloggi regolarmente
assegnati in locazione.
Per chiarire come compilare questo campo
può essere utile il seguente esempio, ipotizzando
la detrazione per abitazione principale
nella misura annua, di euro103,29:
– abitazione di proprietà, per l’intero anno
2006, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario
per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello
C, per il 20%) dei quali soltanto B e C
vi hanno dimorato dal 10 gennaio 2006 fino
al successivo 20 giugno; quest’ultima situazione
comporta che solo B e C hanno diritto
alla detrazione per abitazione principale
di euro103,29, che deve essere suddivisa
tra loro in parti uguali rapportandola
al periodo di utilizzo dell’immobile come
abitazione principale, che risulta pari a 6
mesi. Ciò comporta che B e C possono godere
ognuno della detrazione di euro
25,82 che risulta dal seguente calcolo: euro
103,29 : 12 (mesi) = euro 8,6075 x 6 (mesi)
= euro 51,645 : 2 (B e C) = euro 25,82.
Il fratello A non dichiarerà l’immobile in quanto
per la sua quota, in assenza di altri tipi di
modificazioni, non c’è stata alcuna variazione
nell’anno 2006. I fratelli B e C dovranno
dichiarare l’immobile essendo per le loro
quote di possesso variata la situazione; il fratello
B nella propria dichiarazione indicherà
12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso
ed euro 25,82 di detrazione per abitazione
principale; il fratello C nella sua dichiarazione
indicherà 12 mesi di possesso,
20% di quota di possesso ed euro 25,82 di
detrazione per abitazione principale.
Se il fratello B vuole dichiarare l’immobile
anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro
che lo descrive, 12 mesi di possesso,
30% di quota di possesso ed euro 25,82 di
detrazione per abitazione principale. Compilerà,
quindi, il quadro dei contitolari, premettendo
il numero d’ordine utilizzato per il
quadro descrittivo dell’immobile in questione
ed indicando il codice fiscale e l’indirizzo
non solo del fratello C ma altresì del fratello
A, pur non essendosi verificata per la
quota di quest’ultimo alcuna variazione
nell’anno 2006. Per il fratello C dovrà essere
indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la
quota del 20% ed euro 25,82 di detrazione
per abitazione principale; per il fratello A
dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di
possesso, la quota del 50% e 0 euro di detrazione
per abitazione principale.
Settore della SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE
2006: nel richiamare quanto già esposto in
precedenza, si precisa inoltre:
nel campo 19 va indicato [SI] o [NO] a seconda
che l’immobile sia posseduto o non alla
data del 31 dicembre 2006. Se non è posseduto,
vanno lasciati in bianco i successivi
campi. Se è posseduto, va indicato, nel campo
20, [SI] o [NO] a seconda che l’immobile,
sempre alla suindicata data, sia escluso o
esente dall’imposta, o meno. Se l’immobile è
escluso o esente, vanno lasciati in bianco i
successivi campi. Se non è escluso né esente,
va indicato, nel campo 21, [SI] o [NO] a seconda
che competa o non la riduzione di imposta
prevista per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovve-
5
ISTRUZIONI Modello ICI
ro per i terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali
e dai medesimi condotti.
Nel campo 22, va indicato [SI] o [NO] a seconda
che si tratti o non di abitazione principale.
Settore degli estremi del titolo: in questo settore
è sufficiente indicare soltanto l’Ufficio
dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato
registrato l’atto o dichiarato il fatto che ha
determinato l’acquisto o la perdita della soggettività
passiva ICI nel corso dell’anno 2006.
In mancanza, vanno indicati gli estremi dell’atto,
contratto o concessione.
Va barrata la casella 23 se il contribuente ha
acquistato il diritto sull’immobile. Va, invece,
barrata la casella 24 se il contribuente ha ceduto
detto diritto.
9.3. Modelli aggiuntivi
Se i quadri descrittivi degli immobili non sono
sufficienti, per cui devono essere utilizzati più
modelli, essi vanno numerati progressivamente.
Negli appositi spazi posti in calce alla seconda
facciata di ciascun modello va indicato il
numero attribuito al singolo modello e il numero
totale dei modelli utilizzati.
Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente
l’indicazione del comune destinatario
della dichiarazione ed il codice fiscale del
contribuente.
9.4. Firma
La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando
l’apposito rigo, dalla persona indicata
come “contribuente” sul frontespizio della
dichiarazione stessa oppure dal “denunciante”
diverso dal contribuente se è stato compilato
l’apposito quadro (in quest’ultimo caso,
se è stato indicato come denunciante un soggetto
diverso dalla persona fisica, la denuncia
sarà firmata dal relativo rappresentante).
Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli
aggiuntivi.
Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno
di essi, deve essere apposta la firma del
contitolare o del suo rappresentante.
MODALITÀ E TERMINI
DI PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, unitamente agli eventuali
modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente
al Comune indicato sul frontespizio,
il quale deve rilasciare ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita in
busta chiusa, a mezzo del servizio postale,
mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno,
all’Ufficio tributi del Comune, riportando
sulla busta stessa la dicitura “Dichiarazione
ICI 2006”; in tal caso, la dichiarazione si
considera presentata nel giorno in cui è consegnata
all’ufficio postale.
La spedizione può essere effettuata anche
dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o
altro equivalente, dal quale risulti con certezza
la data di spedizione.
Si raccomanda di presentare insieme sia l’originale
per il comune che la copia per l’elaborazione
meccanografica.
La dichiarazione deve essere presentata entro
il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione dei redditi dell’anno 2006.
Per i soggetti passivi dell’IRES con periodo di
imposta coincidente con l’anno solare, la dichiarazione
va presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi
relativi all’anno 2006, con conseguente applicazione
delle disposizioni contenute nel
comma 2, dell’art. 2, del D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322, come modificato dall’art. 37,
comma 10 del D.L. n. 223 del 2006.
Per le società di capitali e per gli enti il cui
esercizio non coincide con l’anno solare, la
dichiarazione va presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi
per il periodo di imposta che comprende il 31
dicembre 2006.
APPENDICE
Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo
(definizione)
Agli effetti dell’ICI, si intende:
– per area fabbricabile, l’area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali
o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive
di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione
per pubblica utilità. A norma dell’art. 36,
comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, un’area è
da considerare fabbricabile se è utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico
generale, adottato dal comune indipendentemente
dall’approvazione della regione e
dall’adozione di strumenti attuativi dello stesso. Si
considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di
proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori
agricoli professionali, i quali siano condotti dagli
stessi proprietari e sui quali persista l’utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all’allevamento di
animali.
– per coltivatori diretti od imprenditori agricoli
professionali devono intendersi, ai sensi dell’art.
58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi
elenchi comunali previsti dall’art. 11 della legge
9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente
obbligo dell’assicurazione per invalidità,
vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli
elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno successivo). Detta definizione
normativa vale non soltanto agli effetti dell’applicazione
delle agevolazioni recate dall’art. 9
del D.Lgs. n. 504 del 1992, ma altresì agli effetti
della non edificabilità dei suoli;
– per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta
o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano
(e quindi anche, distintamente, l’«abitazione
»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita
o sia attribuibile un’autonoma rendita catastale;
– per terreno agricolo, il terreno, diverso dall’area
fabbricabile, utilizzato per l’esercizio delle attività
agricole (vedasi in proposito anche le voci “Esenzioni
” e “Terreni agricoli”).
Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione
edificatoria)
In caso di edificazione su un’area, dalla data di inizio
dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione
degli stessi (ovvero fino al momento in
cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto
momento sia antecedente a quello dell’ultimazione
dei lavori di costruzione), la base imponibile
ICI è data solo dal valore dell’area, da qualificare
agli effetti impositivi comunque come fabbricabile,
indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito
dell’edificabilità, senza computare, quindi,
il valore del fabbricato in corso d’opera. Similmente,
in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione
sull’area di risulta oppure in caso di recupero
edilizio ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c),
d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (attualmente
recepito dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380, recante il ”Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”)
dalla data di inizio dei lavori di demolizione
oppure di recupero fino al momento di ultimazione
dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero,
se antecedente, fino al momento dell’utilizzo)
la base imponibile ICI è data solo dal valore
dell’area senza computare quindi il valore del fabbricato
che si sta demolendo e ricostruendo oppure
recuperando. Ovviamente, a partire dalla data
di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione
o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data
in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato
è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è
data dal valore del fabbricato.
Esenzioni
Sono esenti dall’ICI, a norma dell’art. 7 del D.L.gs
n. 504 del 1992 per il periodo dell’anno durante il
quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, nonché dai comuni, se diversi da
quelli indicati nell’ultimo periodo del comma 1,
dell’art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi
fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni
sanitarie pubbliche autonome di cui
all’art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n.
833, dalle camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. Detta esenzione si deve intendere
applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali
ed altri enti che siano individualmente
esenti ai sensi di questa stessa disposizione;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio
del culto, purché compatibile con le disposizioni
degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati
negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense,
sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso
esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
6
ISTRUZIONI Modello ICI
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista
l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei
fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,
sono stati recuperati al fine di essere destinati alle
attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio
1992, n. 104, limitatamente al periodo in
cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle
attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge
27 dicembre 1977, n. 984.
(Per informazioni particolari riguardanti l’esenzione
dei terreni agricoli, vedasi la voce “Terreni
agricoli”);
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.
87 (ora art. 73), comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle
attività di cui all’art. 16, lettera a), della Legge
20 maggio 1985, n. 222.
Con riferimento all’esenzione di cui all’art. 7, comma
1, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, si precisa
che l’art. 39 del D.L. n. 223 del 2006, sostituendo
l’art. 7, comma 2-bis del D.L. 30 settembre 2005, n.
203, ha previsto che “L’esenzione disposta dall’articolo
7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle
attività indicate nella medesima lettera che non abbiano
esclusivamente natura commerciale”.
Inoltre, occorre precisare che con le ordinanze n.
429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio
2007, la Corte Costituzionale nel dichiarare
manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha affermato
che detta norma non innova la disciplina dei requisiti
soggettivi dell’esenzione in questione di cui
all’art. 7, comma, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del
1992, in quanto l’esenzione stessa deve essere riconosciuta
solo all’ente non commerciale che, oltre
a possedere l’immobile, lo utilizza direttamente per
lo svolgimento delle attività ivi elencate. I comuni,
sulla base dell’art. 59, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. n. 446 del 1997, possono, quindi, stabilire
solamente che l’esenzione in questione “si applica
soltanto ai fabbricati” escludendo dall’agevolazione
le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.
Piccoli appezzamenti o “orticelli”
Detti terreni se non sono aree fabbricabili sono
esclusi dal campo di applicazione dell’ICI (vedasi
la voce “Terreni agricoli (casi di esenzione)”), in
quanto su di essi le attività agricole vengono esercitate
occasionalmente in forma non imprenditoriale.
Quadri descrittivi (compilazione)
Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili
possono essere di orientamento i seguenti esempi.
Esempio 1
Fabbricato che il 10 ottobre 2006 ha perso le caratteristiche
richieste dalla legge per essere escluso
od esentato dall’imposta.
Il proprietario, che lo ha posseduto per l’intero anno
2006, indicherà, nel riquadro “dati catastali identificativi
immobili”, 12 mesi di possesso e 9 mesi di
esclusione od esenzione e specificherà che l’immobile,
ancora in suo possesso al 31 dicembre 2006,
non è escluso od esente da tassazione alla data medesima.
Tale fabbricato, in assenza di variazioni
nel corso dell’anno 2007, non sarà dichiarato nel
2008 pur continuando ad essere dovuto il versamento
dell’imposta.
Esempio 2
Abitazione principale data in locazione il 20 aprile
2006 ipotizzando la relativa detrazione nella misura
annua di euro 103,29.
Il proprietario indicherà, nel riquadro “dati catastali
identificativi immobili”, 12 mesi di possesso e la detrazione
– commisurata a 4 mesi di possesso del
fabbricato come abitazione principale – pari a euro
25,82 e specificherà che il fabbricato non è più
abitazione principale al 31 dicembre 2006 per
cui, in assenza di successive variazioni, nell’anno
2007 sarà versata l’imposta senza detrazione e
non verrà presentata, per il fabbricato stesso, la dichiarazione
nel 2008.
Esempio 3
Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di
fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 2006.
Il proprietario indicherà, nel riquadro “dati catastali
identificativi immobili”, 12 mesi di possesso e 10
mesi di riduzione e specificherà che il fabbricato, alla
data del 31 dicembre 2006, non ha le caratteristiche
per godere della riduzione; per cui, permanendo
tale situazione, nel corso dell’anno 2007
sarà versata l’imposta per intero ed il fabbricato non
sarà dichiarato nel 2008.
Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni
che influiscono sull’ammontare dell’imposta
dovuta solo a decorrere dal 2007. Così, ad esempio,
per l’immobile per il quale soltanto a partire
dal 23 dicembre 2006 si sono verificate le condizioni
di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario
che l’ha posseduto per l’intero anno indicherà,
nel riquadro “dati catastali identificativi immobili”,
12 mesi di possesso e 0 mesi di esclusione
od esenzione e specificherà che l’immobile è
escluso od esente al 31 dicembre 2006, evidenziando
in tal modo che, permanendo tale situazione
nell’anno 2007, non sarà presentata la dichiarazione
nel 2008.
Inversamente, per l’immobile che soltanto dal 22 dicembre
2006 ha perso le caratteristiche di esclusione
od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel riquadro
“dati catastali identificativi immobili”, 12 mesi
di possesso e 12 mesi di esclusione od esenzione
e specificherà che l’immobile non gode di alcuna
esclusione od esenzione al 31 dicembre 2006,
preannunciando così, in mancanza di variazioni, il
pagamento dell’imposta per l’anno 2007 e l’assenza
dell’obbligo della dichiarazione nel 2008.
Terreni agricoli (casi di esenzione)
Nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, (pubblicata
sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno
1993) predisposto sulla base dei dati forniti dall’allora
Ministero dell’agricoltura e delle foreste, sono
indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza,
sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti
dall’ICI, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera h),
del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Se accanto all’indicazione del comune non è riportata
alcuna annotazione, ciò significa che l’esenzione
opera sull’intero territorio comunale.
Se, invece, è riportata l’annotazione parzialmente
delimitato, sintetizzata con l’acronimo «PD», significa
che l’esenzione opera limitatamente ad una parte
del territorio comunale; in questi casi, per l’esatta
individuazione delle zone agevolate, occorre rivolgersi
ai competenti uffici comunali.
Per i comuni compresi nei territori delle province
autonome di Trento e Bolzano e della regione
Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve le eventuali
leggi degli enti territoriali appena citati che delimitino
le zone agricole svantaggiate in modo diverso
da quello risultante dall’elenco allegato alla
citata circolare.
All’elenco non sono interessati i terreni che possiedono
le caratteristiche di area fabbricabile in quanto
tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e
dalle modalità con cui è effettuato, devono essere
assoggettati all’ICI non come terreni agricoli bensì
come aree edificabili. L’unica eccezione è data dai
terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori
agricoli professionali che siano condotti dagli
stessi proprietari e sui quali persista l’utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
Questi terreni, non potendo essere considerati aree
fabbricabili per definizione legislativa, conservano
comunque, sussistendo le condizioni indicate, il carattere
di terreno agricolo e, quindi, per essi può
operare l’esenzione originata dalla loro ubicazione
in Comuni compresi nell’elenco allegato alla citata
circolare ministeriale.
Non sono, altresì, interessati all’elenco i terreni, diversi
dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono
esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico
(art. 2135 del Codice Civile come modificato
dall’art. 1, comma 1, del D.L.gs. 18 maggio 2001,
n. 228). Si tratta delle attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali
ed alle attività connesse dirette cioè alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione
del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali,
nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola
esercitata, ivi comprese quelle dirette alla valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge. Appartengono a questo primo gruppo
i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni
«incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati
per attività diverse da quelle agricole.
Non sono egualmente interessati all’elenco i terreni,
diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività
agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale:
appartengono a questo secondo gruppo i piccoli
appezzamenti (cosiddetti “orticelli”) coltivati occasionalmente
senza struttura organizzativa.
I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo
il carattere di area fabbricabile né quello di terreno
agricolo secondo la definizione di legge, restano
oggettivamente esclusi dal campo di applicazione
dell’ICI.
7
APPENDICE Modello ICI
Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori
agricoli professionali vedasi la voce in
questa Appendice ”Area fabbricabile, fabbricato
e terreno agricolo (definizione)”.
Terreni incolti
Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo
di applicazione dell’ICI: vedasi la voce “Terreni
agricoli (casi di esenzione)”.
Valore degli immobili agli effetti dell’ICI
1. Valore dei fabbricati
Per i fabbricati il valore è costituito dall’intera rendita
catastale moltiplicata:
– per 140, se si tratta di fabbricati classificati nei
gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda
che detto coefficiente è stato rivalutato nella misura
del 40 per cento per effetto dell’art. 2, comma
45, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
che detta rivalutazione decorre dalla data di entrata
in vigore del citato decreto-legge, e cioè dal
3 ottobre 2006;
– per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei
gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi,
laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie
A/10 e C/1;
– per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel
gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.)
e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
– per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella
categoria C/1 (negozi e botteghe).
Le rendite da assumere per l’anno 2006 sono quelle
risultanti in catasto al 1° gennaio 2006, aumentate
del 5 per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate
negli atti catastali, anche se di recente attribuzione,
non comprendono l’aumento del 5 per cento.
Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia,
laddove non sia stata annotata negli atti catastali,
nel corso dell’anno 2005, una modificazione della
rendita) il valore dell’immobile per l’anno 2006 è
pari al valore del 2005.
NOTA
Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno
effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito,
per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti
o le riduzioni di rendita previsti agli effetti
dell’applicazione dell’imposizione sul reddito, né il
reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale
di una abitazione, aumentata del 5 per cento,
è di euro 1.084,56 il valore sarà sempre di euro
108.455,95 sia che si tratti di dimora abituale
del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare
tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione
non locata o meno.
1.1. Fabbricati di interesse storico o artistico
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi
dell’art. 10, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5
per cento), determinata mediante l’applicazione
della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle
previste per le abitazioni della zona censuaria
nella quale è sito il fabbricato.
Per poter quantificare il valore, tale rendita va moltiplicata
per 100, anche se il fabbricato catastalmente
è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure
nel gruppo B o D. Ciò, in quanto, con il sistema
suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato
è stato assimilato ad una abitazione. Un’eccezione
a tale sistema si ha nel caso di fabbricati appartenenti
al gruppo D sforniti di rendita catastale,
per i quali il valore è determinato in base alle modalità
indicate nel successivo paragrafo 1.2.
1.2. Fabbricati delle imprese
Per i fabbricati interamente posseduti da impresa e
distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo
catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai
quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o “proposta”,
nel corso dell’anno 2006, il valore è determinato
sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi
contabilizzati, attualizzati mediante
l’applicazione di determinati coefficienti.
2. Valore delle aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello
venale in comune commercio determinato avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai
prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree
aventi analoghe caratteristiche.
Si fa presente che il comune, in base all’art. 59, comma
1, lettera g), del D.Lgs. n. 446 del 1997, al fine
di ridurre l'insorgenza di contenzioso può determinare
periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili.
3. Valore dei terreni agricoli
Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito
dominicale moltiplicato per 75.
Il reddito dominicale da assumere per l’anno 2006
è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2006, aumentato
del 25 per cento. Si tenga presente che anche
i redditi dominicali negli atti catastali di recente
attribuzione non comprendono detto aumento.
8
APPENDICE Modello ICI
ICIIMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L’ANNO
2006
ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio
Comune di ...............................................................................................................................
CONTRIBUENTE (compilare sempre)
Codice fiscale (obbligatorio) Telefono
PREFISSO NUMERO
Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)
Nome
Comune (o Stato Estero) di nascita
Data di nascita Sesso
GIORNO MESE ANNO
M F
Prov.
Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune Prov.
DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)
Codice fiscale
Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune Prov.
Natura della carica
Codice fiscale Domicilio fiscale (o Sede legale)
N. Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune
d.ordine
(1)
% possesso mesi possesso
importo
detrazione abit. principale
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale FIRMA
Codice fiscale Domicilio fiscale (o Sede legale)
N. Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune
d.ordine
(1)
% possesso mesi possesso
importo
detrazione abit. principale
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale FIRMA
Codice fiscale Domicilio fiscale (o Sede legale)
N. Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune
d.ordine
(1)
% possesso mesi possesso
importo
detrazione abit. principale
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale FIRMA
(1) Indicare il numero d’ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell’immobile cui si riferisce la contitolarità.
ATTENZIONE: Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni
CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)
ORIGINALE PER IL COMUNE
EURO
Caratteristiche (*)
1
INDIRIZZO
2
Dati catastali identificativi immobili
sezione
3
foglio
4
n. protocollo
9
particella
5
subalterno
6
anno
10
categoria/qualità
7
classe
8
Immobile
storico
11
Valore
12
Valore
provvisorio
13
% possesso
14
Mesi possesso
15
Mesi esclusione
o esenzione
16
Mesi riduzione (inagibilità
o conduzione agricola diretta)
17
Importo detrazione abitazione
principale
18
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale
19 20 21 22
Estremi del titolo:
di acquisto
23
di cessione
24
Annotazioni
(*) Indicare: 1. Se si tratta di terreno agricolo. 2. Se si tratta di area fabbricabile. 3. Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. 4. Se si tratta di
fabbricato con valore
determinato sulla base delle scritture contabili.
MODELLO N. TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. Data Firma
N.
d.ordine
Caratteristiche (*)
1
INDIRIZZO
2
Dati catastali identificativi immobili
sezione
3
foglio
4
n. protocollo
9
particella
5
subalterno
6
anno
10
categoria/qualità
7
classe
8
Immobile
storico
11
Valore
12
Valore
provvisorio
13
% possesso
14
Mesi possesso
15
Mesi esclusione
o esenzione
16
Mesi riduzione (inagibilità
o conduzione agricola diretta)
17
Importo detrazione abitazione
principale
18
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale
19 20 21 22
Estremi del titolo:
di acquisto
23
di cessione
24
N.
d.ordine
Caratteristiche (*)
1
INDIRIZZO
2
Dati catastali identificativi immobili
sezione
3
foglio
4
n. protocollo
9
particella
5
subalterno
6
anno
10
categoria/qualità
7
classe
8
Immobile
storico
11
Valore
12
Valore
provvisorio
13
% possesso
14
Mesi possesso
15
Mesi esclusione
o esenzione
16
Mesi riduzione (inagibilità
o conduzione agricola diretta)
17
Importo detrazione abitazione
principale
18
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale
19 20 21 22
Estremi del titolo:
di acquisto
23
di cessione
24
N.
d.ordine
ICIIMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L’ANNO
2006
ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio
Comune di ...............................................................................................................................
CONTRIBUENTE (compilare sempre)
Codice fiscale (obbligatorio) Telefono
PREFISSO NUMERO
Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)
Nome
Comune (o Stato Estero) di nascita
Data di nascita Sesso
GIORNO MESE ANNO
M F
Prov.
Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune Prov.
DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)
Codice fiscale
Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune Prov.
Natura della carica
Codice fiscale Domicilio fiscale (o Sede legale)
N. Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune
d.ordine
(1)
% possesso mesi possesso
importo
detrazione abit. principale
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale FIRMA
Codice fiscale Domicilio fiscale (o Sede legale)
N. Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune
d.ordine
(1)
% possesso mesi possesso
importo
detrazione abit. principale
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale FIRMA
Codice fiscale Domicilio fiscale (o Sede legale)
N. Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune
d.ordine
(1)
% possesso mesi possesso
importo
detrazione abit. principale
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale FIRMA
(1) Indicare il numero d’ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell’immobile cui si riferisce la contitolarità.
ATTENZIONE: Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni
CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)
COPIA PER L’ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA
EURO
Caratteristiche (*)
1
INDIRIZZO
2
Dati catastali identificativi immobili
sezione
3
foglio
4
n. protocollo
9
particella
5
subalterno
6
anno
10
categoria/qualità
7
classe
8
Immobile
storico
11
Valore
12
Valore
provvisorio
13
% possesso
14
Mesi possesso
15
Mesi esclusione
o esenzione
16
Mesi riduzione (inagibilità
o conduzione agricola diretta)
17
Importo detrazione abitazione
principale
18
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale
19 20 21 22
Estremi del titolo:
di acquisto
23
di cessione
24
Annotazioni
(*) Indicare: 1. Se si tratta di terreno agricolo. 2. Se si tratta di area fabbricabile. 3. Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. 4. Se si tratta di
fabbricato con valore
determinato sulla base delle scritture contabili.
MODELLO N. TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. Data Firma
N.
d.ordine
Caratteristiche (*)
1
INDIRIZZO
2
Dati catastali identificativi immobili
sezione
3
foglio
4
n. protocollo
9
particella
5
subalterno
6
anno
10
categoria/qualità
7
classe
8
Immobile
storico
11
Valore
12
Valore
provvisorio
13
% possesso
14
Mesi possesso
15
Mesi esclusione
o esenzione
16
Mesi riduzione (inagibilità
o conduzione agricola diretta)
17
Importo detrazione abitazione
principale
18
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale
19 20 21 22
Estremi del titolo:
di acquisto
23
di cessione
24
N.
d.ordine
Caratteristiche (*)
1
INDIRIZZO
2
Dati catastali identificativi immobili
sezione
3
foglio
4
n. protocollo
9
particella
5
subalterno
6
anno
10
categoria/qualità
7
classe
8
Immobile
storico
11
Valore
12
Valore
provvisorio
13
% possesso
14
Mesi possesso
15
Mesi esclusione
o esenzione
16
Mesi riduzione (inagibilità
o conduzione agricola diretta)
17
Importo detrazione abitazione
principale
18
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale
19 20 21 22
Estremi del titolo:
di acquisto
23
di cessione
24
N.
d.ordine ICIIMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L’ANNO
2006
ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio
Comune di ...............................................................................................................................
CONTRIBUENTE (compilare sempre)
Codice fiscale (obbligatorio) Telefono
PREFISSO NUMERO
Cognome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)
Nome
Comune (o Stato Estero) di nascita
Data di nascita Sesso
GIORNO MESE ANNO
M F
Prov.
Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune Prov.
DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente)
Codice fiscale
Cognome e nome
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)
Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune Prov.
Natura della carica
Codice fiscale Domicilio fiscale (o Sede legale)
N. Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune
d.ordine
(1)
% possesso mesi possesso
importo
detrazione abit. principale
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale FIRMA
Codice fiscale Domicilio fiscale (o Sede legale)
N. Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune
d.ordine
(1)
% possesso mesi possesso
importo
detrazione abit. principale
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale FIRMA
Codice fiscale Domicilio fiscale (o Sede legale)
N. Via, piazza, n. civico C.A.P. Comune
d.ordine
(1)
% possesso mesi possesso
importo
detrazione abit. principale
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale FIRMA
(1) Indicare il numero d’ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell’immobile cui si riferisce la contitolarità.
ATTENZIONE: Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni
CONTITOLARI (compilare in caso di dichiarazione congiunta)
COPIA PER IL CONTRIBUENTE
EURO
Caratteristiche (*)
1
INDIRIZZO
2
Dati catastali identificativi immobili
sezione
3
foglio
4
n. protocollo
9
particella
5
subalterno
6
anno
10
categoria/qualità
7
classe
8
Immobile
storico
11
Valore
12
Valore
provvisorio
13
% possesso
14
Mesi possesso
15
Mesi esclusione
o esenzione
16
Mesi riduzione (inagibilità
o conduzione agricola diretta)
17
Importo detrazione abitazione
principale
18
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale
19 20 21 22
Estremi del titolo:
di acquisto
23
di cessione
24
Annotazioni
(*) Indicare: 1. Se si tratta di terreno agricolo. 2. Se si tratta di area fabbricabile. 3. Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. 4. Se si tratta di
fabbricato con valore
determinato sulla base delle scritture contabili.
MODELLO N. TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. Data Firma
N.
d.ordine
Caratteristiche (*)
1
INDIRIZZO
2
Dati catastali identificativi immobili
sezione
3
foglio
4
n. protocollo
9
particella
5
subalterno
6
anno
10
categoria/qualità
7
classe
8
Immobile
storico
11
Valore
12
Valore
provvisorio
13
% possesso
14
Mesi possesso
15
Mesi esclusione
o esenzione
16
Mesi riduzione (inagibilità
o conduzione agricola diretta)
17
Importo detrazione abitazione
principale
18
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale
19 20 21 22
Estremi del titolo:
di acquisto
23
di cessione
24
N.
d.ordine
Caratteristiche (*)
1
INDIRIZZO
2
Dati catastali identificativi immobili
sezione
3
foglio
4
n. protocollo
9
particella
5
subalterno
6
anno
10
categoria/qualità
7
classe
8
Immobile
storico
11
Valore
12
Valore
provvisorio
13
% possesso
14
Mesi possesso
15
Mesi esclusione
o esenzione
16
Mesi riduzione (inagibilità
o conduzione agricola diretta)
17
Importo detrazione abitazione
principale
18
Situazione al 31 dicembre 2006
posseduto
escluso
o esente riduzione
abitazione
principale
19 20 21 22
Estremi del titolo:
di acquisto
23
di cessione
24
N.
d.ordine