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RICORSO EX ART. 700 C.P.C.- IMMISSIONI RUMOROSE A CAUSA D'ASCENSORE-VIZZI DI COSTRUZIONE-CONDOMINIO MANUTENZIONE

TRIBUNALE DI BARI


RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Decio CAVALLO, nato a Bari il ............., residente in Bari alla via Scarpa n.19,

(c.f............) elettivamente domiciliato in Bari alla via 4 novembre n.36 presso lo

studio dell'avv. Mario INCARTA, che lo rappresenta, assiste e difende in virtù

di procura a margine del presente atto, espone quanto segue.

PREMESSA IN FATTO

1)Decio CAVALLO in data 30.03.2009 acquista un appartamento sito al 3° piano

di uno stabile in Bari, via Scarpa n. 19, dalla società LINDOR S.p.A.

costruttrice e venditrice dello stesso immobile, giusto rogito per Notar

COCOZZA di Bari;

2)l'immobile presenta due vizzi di costruzione:

2a) infatti è carente di un idoneo isolamento acustico;

2b) ed il normale funzionamento dell'ascensore condominiale è causa

d'immissione sonore intollerabili;

3)detta rumorosità è stata accertata dai tecnici della Ausl BA (ARPA) in data

25.04.09; infatti, si apprende dalla relazione tecnica:

a)che detto rumore supera di 10 decibel il rumore di fondo della zona dove si

trova l'edificio;

b)quali sono gli interventi necessari per eliminare detta rumorosità;

4)a causa di detta rumorosità, il ricorrente non riesce a condurre una vita

tranquilla, e soprattutto non riesce a dormire di notte;

5) a causa di particolare sintomatologia (borse sotto gli occhi, pelle poco

luminosa, palpebre appesantite e afflosciate, ansia, irritabilità, nervosismo e

stanchezza), presentandosi dal suo medico di fiducia, gli viene diagnosticato uno

stato di stress, e prescritta una cura farmacologica;

6)detto stato di stress, a parere del medico di fiducia può essere ascrivibile ad

una carenza di riposo nelle ore notturne. Infatti a causa della rumorosità

descritta, Decio CAVALLO non riesce ad addormentarsi e durante la notte

presenta frequenti risvegli iprovvisi. Questi disturbi, a parere del medico di

fiducia, non sono originati da fattori psichici o da modificazioni del normale

bioritmo (ritmo circadiano), ma da fattori esterni, qual'è appunto l'eccessiva

rumorosità del normale funzionamento dell'ascensore condominiale;

7) detti disturbi provocano una lesione temporanea dell’integrità psico-fisica

suscettibile di accertamento medico-legale, e comporta la compromissione delle

attività realizzatrici e dello svolgimento delle quotidiane attività;

8)Con racc. A/R del 30.04.2009 Decio CAVALLO, comunica all'amministratore

del condominio, ed alla società costruttrice e venditrice, i vizzi

dell'appartamento ( inidoneo isolamento acustico del vano ascensore) e i vizzi

dell'ascensore ( eccessiva rumorosità ), chiedendo un intervento immediato,

per la riduzione della rumorosità.

PREMESSA IN DIRITTO

a)La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 /95, stabilisce che il

parametro indicatore della immissione di rumore nelle abitazioni, e nell’ambiente

esterno è il livello equivalente Leq;

b)e il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite di immissione assoluti e differenziali;

c) Il livello equivalente, cioè medio, è un indicatore utile per valutare

l’inquinamento acustico, è quindi il parametro corretto per la valutazione

giudiziaria della «normale tollerabilità» delle immissioni di rumore nelle

abitazioni secondo l’art. 844 c.c;

d) «Le immissioni di rumore ... eccedono la normale tollerabilità quando

superano... i 30 decibel nelle ore notturne, e i 35 decibel in quelle diurne, e

quando la differenza tra il livello d'intensità di detti rumore e quello del rumore

di fondo supera i 3 decibel» (Cass. Civ. II, 14 marzo 1977, n. 1021);

e)dall’art. 6 ter del DL 30 dicembre 2008, n. 208 introdotto con la legge di

conversione 27 febbraio 2009, n. 13 si apprende che:“Nell’accertare la normale

tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844

del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di

regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un

determinato uso”;

f) mentre dall’art. 844 cod. civ. si apprende invece che " Il proprietario di un

fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori,

gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non

superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi .

Nell’applicare questa norma l’Autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze

della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di

un determinato uso”;

g) dette norme sono poste preminentemente a tutela di situazioni soggettive

privatistiche, ma altresì della salute, in questa ipotesi vi è l’illiceità del fatto

generatore del danno arrecato a terzi, rientrando nello schema dell’azione

generale di risarcimento danni ( art.2043 c.c.; 2059 c.c.), che per altro può

essere proposta anche cumulativamente con l’azione ex art. 844 cod. civ. ( Cass.

civ., sez. III, 7 agosto 2002, n. 11915 );

h)Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a

ricondurre tali immissioni nell’ambito della normale tollerabilità” (Cass. civ.

n.5157/ 1983);

i) al giudice di merito spetta anche di accertare in via equitativa il danno

biologico, morale ed esistenziale (non patrimoniale) risarcibile, secondo la lettera

dell'art. 2059 c.c, (Cass. Civ. S.U. 26972/08; Cass. Civ. n. 8827/2003;

8828/2003; 6572/2006; );

l) il costruttore-venditore è tenuto a garantire il compratore dai vizi della cosa

(art.1476 c.c.), che la rendono inidonea all'uso a cui è destinata (art. 1490 c.c.),

risarcendo i danni derivanti dai vizi stessa della cosa (art.1494 c.c.);

m) che detto diritto non è decaduto, avendo inoltrato giusta comunicazione il

30.04.09 alla società costruttrice;

n) che spetta all'amministratore provvedere alla manutenzione ordinaria delle

parti comuni del condominio (art 1117 c.c.) che vanno in seguito ripartite tra i

condomini (art. 1123 c.c.);

In tema di condominio di edifici la regola dell'art 1124 c.c. è applicabile per

analogia alle spes relative alla manutenzione dell'ascensore già esisitente (

cass.civ. 4528/03)

CONSIDERATO

che è intenzione della ricorrente proporre domanda di risarcimento danni e che

competente a conoscere della predetta domanda è codesto tribunale.

Tutto ciò premesso e considerato e, onde evitare che la situazione innanzi

descritta possa peggiorare le condizioni psico-fisiche, il ricorrente, come sopra

rappresentato e difeso

RICORRE

al tribunale adito affinchè con decreto inaudita altera parte, o in subordine, con

ordinanza previa comparizione delle parti, sia ordinato:

A. alla società LINDOR S.p.A., che ha costruito e venduto l'immobile, i

giusti interventi secondo la migliore scienza ed esperienza, che risultino

idonee a ridurre e/o eliminare qualsiasi rumore nell'utilizzo

dell'ascensore, e di procedere all'immediato isolamento acustico

dell'appartamento del sig. D. CAVALLO, e del vano ascensore, riducendo

così i possibile il pieno godimento dell'immobile determinato ad uso

residenziale ;

B. all’amministratore del condominio che provveda alla manutenzione

ordinaria secondo la migliore scienza ed esperienza, che risulti idonea a

ridurre e/o eliminare qualsiasi rumore nell'utilizzo dell'ascensore tali da

ridurre l’emissioni di rumorosità nell’utilizzo dell’ascensore;

Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.

Si allega:

1)rogito per Notar COCOZZA di Bari (sub.1);

2) relazione dei tecnici della Ausl BA (ARPA) eseguita in data 25.04.09 (sub.3);

3) diagnosi e prescrizione medico di fiducia (sub.5-6);

4) accertamento medico legale (sub.7);

5) racc. A/R del 30.04.2009 di Decio CAVALLO (sub.8);

Ai fini dei contributi unificati si dichiara che il valore della presente causa è

indeterminabile. Il contributo dovuto è pertanto di euro............

Bari li, 01.06.2009

avv. Mario INCARTA

Atto di conferimento della procura

Il sottoscritto Decio CAVALLO nato a Bari il .........., residente in Bari, alla via

Scarpa n.19, (c.f............), delega l'avv. avv. Mario INCARTA, a rappresentarlo e

difenderlo nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresea

esecutiva, conferendogli all'uopo, ogni più ampia facoltà dalla legge, quale, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare,

incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande convenzionali,

nominare sostituti, ed indicare domiciliatari,

ELEGGE DOMICILIO

presso lo studio dello stesso avvocato in ................

DICHIARA

inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli art. 7 e 13 del D.lgs

30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati

personali per l'espletamento del mandato conferito

Bari li, 01.06.2009

Decio CAVALLO

La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza

avv. Mario INCARTA