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Istruzioni per la comunicazione annuale dati IVA

Modelli di dichiarazione


Comunicazione annuale dati IVA


Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede

un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito

s’illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e

quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto

degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno

trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari

individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di

ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno

Stato membro deve versare al bilancio comunitario.

I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati

ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S) in presenza di una norma di legge

o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni

istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da

una norma di legge o di regolamento.

I dati richiesti nella comunicazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di

carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di

categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle

Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente

rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni:

• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti,

per obbligo di legge, da altri soggetti;

• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere

di commercio, P.R.A.).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare

del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

• Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a

richiesta, l’elenco dei responsabili;

• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i

dati identificativi agli interessati.

I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento

dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può

accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei

limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;

• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono

acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento

è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Consenso

Diritti dell’interessato

Responsabili

del trattamento

Titolari del

trattamento

Modalità del

trattamento

Dati personali

Finalità del

trattamento

Informativa sul

trattamento dei dati

personali ai sensi

dell’art. 13 del D.Lgs.

n. 196 del 2003

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICAZIONE

ANNUALE DATI IVA

Sez. I

DATI GENERALI

Partita IVA Codice attività

– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –

– IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA –

– OPERAZIONI ATTIVE –

– OPERAZIONI PASSIVE –

– CONTRIBUENTE –

Contabilità separata Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA Eventi eccezionali

Codice fiscale

Codice fiscale

società dichiarante

Sez. II

DATI RELATIVI

ALLE OPERAZIONI

EFFETTUATE

Sez. III

DETERMINAZIONE

DELL’IVA DOVUTA

O A CREDITO

Codice carica

Anno di imposta

CD1 Totale operazioni attive (al netto dell’IVA)

di cui: operazioni non imponibili

operazioni esenti

cessioni intracomunitarie di beni

1 ,00

2 ,00

3 ,00

4 ,00

FIRMA DELLA

COMUNICAZIONE Firma

IMPEGNO ALLA

PRESENTAZIONE

TELEMATICA

Riservato

all’intermediario

Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione

all’albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell’impegno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO giorno mese anno

AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICAZIONE

ANNUALE DATI IVA

CD2 Totale operazioni passive (al netto dell’IVA)

di cui: acquisti non imponibili

acquisti esenti

acquisti intracomunitari di beni

1 ,00

CD3

Imponibile

Imponibile

1 ,00

CD4 IVA esigibile ,00

,00

CD5 IVA detratta ,00

CD6 IVA dovuta ,00

Imposta

o a credito

2

2

,00

3 ,00 Imposta 4 ,00

2 ,00

3 ,00

4 ,00

1

DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

Oro industriale e argento puro

Rottami e altri materiali di recupero

1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Gli articoli di legge richiamati nel modello di comunicazione dati IVA e nelle istruzioni si riferiscono

al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato

L’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA è stato istituito in applicazione

delle disposizioni contenute nell’art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotte

dall’art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, con l’intento di semplificare e razionalizzare

ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti nel rispetto comunque degli obblighi

comunitari.

La comunicazione annuale dati IVA, da presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno,

è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo

delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.

Nel presente modello il contribuente deve sostanzialmente riportare l’indicazione complessiva

delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti

non tenuti a quest’ultimo adempimento), al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza

tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo

del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.

Si precisa, inoltre, che ai fini della presente comunicazione non rilevano le compensazioni

effettuate nell’anno d’imposta, il riporto del credito IVA relativo all’anno precedente, i rimborsi

infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l’anno d’imposta che

il contribuente intende richiedere a rimborso. Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione

dell’imposta, dovranno essere indicati esclusivamente nella relativa dichiarazione

annuale, alle cui istruzioni può farsi comunque riferimento al fine di una corretta compilazione

della presente comunicazione.

La natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA” bensì

quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale

dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta

dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l’inapplicabilità delle sanzioni

previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all’articolo

13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento in caso

di violazione degli obblighi di dichiarazione.

L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta

l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, prevista dall’articolo

11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione

di dati, richiamato dal comma 6 dell’articolo 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998.

Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata,

i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale.

In base alle disposizioni recate dall’articolo 8-bis, comma 1 del D.P.R. n. 322 del 1998, la

comunicazione

annuale dati IVA deve essere redatta utilizzando l’apposito modello approvato

con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il quale, unitamente alle relative istruzioni è reso

gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell’Agenzia

delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia e delle

Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti

che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del

modello di comunicazione dati IVA devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche

previste nell’Allegato A del provvedimento di approvazione del presente modello.

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, i

titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno

non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni

periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.

Contribuenti che devono

presentare la comunicazione

e contribuenti esonerati

Reperibilità dei modelli

Premessa

AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICAZIONE

ANNUALE DATI IVA

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:

• i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione

della dichiarazione annuale IVA e cioè:

– i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni

esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi

di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto

operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione

annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art.

19-bis2. L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni

intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331 del 1993) ovvero siano stati effettuati

acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da

parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);

– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, (produttori

agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non

superiore a 7.000 euro);

– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate

nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti

IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA

nei modi ordinari;

– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda (cfr. circolari n. 26 del

19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli

effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;

– i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi

di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora

abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette

o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;

– i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla

legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi

conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

– i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito

comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità

previste dall’art. 74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi

resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti

in Italia o in altro Stato membro;

• i soggetti di cui all’articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:

– gli organi e le amministrazioni dello Stato;

– i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le

comunità montane, le province e le regioni;

– gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese

le aziende sanitarie locali;

• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

• le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione

un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro ancorché tenuti a presentare

la dichiarazione annuale;

• le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi introdotto, a

decorrere dall’anno d’imposta 2008, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione

dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000,

deve fare riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché

gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo

delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività

per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente,

dalla comunicazione dati.

Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente in via

telematica. È pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.

Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno e qualora il termine

di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato

al primo giorno feriale successivo.

La comunicazione può essere presentata in via telematica:

a) direttamente dal contribuente;

b) tramite intermediari abilitati.

Modalità e termini

di presentazione

2

COMUNICAZIONE DATI IVA

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente

avvalersi:

– del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione

dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di

soggetti superiore a venti;

– del servizio telematico Internet (Fisconline), qualora sussista l’obbligo di presentare la

dichiarazione

dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a

venti ovvero, pur avendo l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste

dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti

d’imposta.

ATTENZIONE: si ricorda che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai

fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. 633/72, presentano la

comunicazione tramite il servizio telematico Entratel, utilizzando l’indirizzo Internet

http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al

servizio telematico Entratel si rinvia al paragrafo “Modalità di abilitazione” lettera a).

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del

gruppo)

Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a

trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico

Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni

predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione

per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli intermediari

abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti

del lavoro;

• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere

di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza

o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

• gli iscritti negli albi degli avvocati;

• gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;

• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere

a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;

• associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;

• i Caf - dipendenti;

• i Caf - imprese;

• coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;

• gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti

agrari.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte

gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della

metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come

specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle comunicazioni avvalendosi,

altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati

nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi

ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

Questi soggetti trasmettono le comunicazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione

ma l’impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri

clienti.

L’accettazione delle comunicazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario

del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.

Comunicazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)

Nell’ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti

al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente

attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo

3

COMUNICAZIONE DATI IVA

l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate.

Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità

limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o

tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del

capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni

caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs.

9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’IRES

(imposta sul reddito delle società) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38

del predetto D.Lgs. n. 127 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 40 del predetto

D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni

delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto

l’impegno alla presentazione della comunicazione. Possono altresì avvalersi delle stesse

modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che

operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano

al medesimo gruppo.

Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria comunicazione,

la società dichiarante deve consegnare la propria comunicazione, debitamente

sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti

previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti

nel paragrafo seguente.

Documentazione che l’intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve

rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l’intermediario abilitato

e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:

• rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione

dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica

all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione

gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno

dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario o dalla società del gruppo, seppure

rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione

ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata

nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel

frontespizio della comunicazione;

• rilasciare altresì al dichiarante , entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione

della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati

trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia

delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione

dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione

annuale dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale

della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art.

43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione

Finanziaria;

• conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso

periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione

all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

ATTENZIONE: si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini

delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale

23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio

2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto

informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine

cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre,

devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli

archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale,

alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura

di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca

temporale.

4

COMUNICAZIONE DATI IVA

Comunicazione di avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA

La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della comunicazione

annuale dati IVA per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha

effettuato l’invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito,

http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile

la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta

senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia

delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica,

si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini

previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse

entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia

delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze

- Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

Modalità di abilitazione

a) Comunicazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel

Per ottenere l’abilitazione, è necessario presentare domanda ad un ufficio dell’Agenzia delle

Entrate della regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del richiedente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l’elenco degli uffici dell’Agenzia delle Entrate

cui rivolgersi sono disponibili nel sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che

presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all’uso del servizio telematico Entratel

è possibile ricorrere all’assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e

che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall’ufficio all’atto

dell’autorizzazione all’accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet

http://assistenza.finanze.it oltre che il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, per informazioni

di carattere normativo e tecnico.

ATTENZIONE: per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA ai

sensi dell’art. 35-ter, l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro

Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all’attribuzione

della Partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione

diretta. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta della busta contenente

i dati per l’accesso al servizio al richiedente o alla consegna della medesima ad un

soggetto incaricato, il quale deve esibire idonea delega unitamente ad un valido documento

di riconoscimento, proprio e del delegante.

b) Comunicazione presentata tramite il servizio telematico Internet (Fisconline)

Requisito essenziale per l’invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number)

che può essere richiesto dal contribuente:

a) collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it;

b) per telefono, chiamando il servizio automatico 848.800.333;

c) presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposita funzione disponibile

sul sito Internet http://telematici.agenziaentrate.it.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all’utilizzo del servizio telematico Internet

(Fisconline), in quanto è sempre possibile presentare la comunicazione tramite un intermediario

abilitato.

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.

Società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo

Gli enti e le società che si sono avvalsi per l’anno cui si riferisce la comunicazione della procedura

di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’ultimo comma dell’art. 73, presentano

ognuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati.

Pertanto, la società controllante deve presentare la comunicazione con riferimento esclusivo

alla propria attività e non anche a quella relativa all’intero gruppo.

Contribuenti con contabilità separate

I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge

o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono presentare un unico

modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate.

Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione

della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente comunicazio-

Casi particolari

di presentazione

5

COMUNICAZIONE DATI IVA

ne, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare

in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.

Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni,

scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante l’anno d’imposta oggetto

della comunicazione dati

1) Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente,

cedente o donante) si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della

trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto

conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte comunicazioni

dati:

• la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell’anno d’imposta

cui si riferisce la comunicazione;

• la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione

d’anno cui si riferisce la comunicazione e fino all’ultima liquidazione eseguita prima

dell’operazione straordinaria o della trasformazione; in tale comunicazione devono

essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato,

scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante

dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

2) Nel caso invece in cui il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell’operazione

straordinaria o della trasformazione, la comunicazione dati IVA deve essere presentata:

• dal soggetto avente causa, se l’operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato

la cessione del debito o del credito IVA; tale soggetto presenterà pertanto due

distinte comunicazioni dati secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente

il soggetto dante causa non deve presentare la comunicazione relativamente all’attività

oggetto dell’operazione straordinaria;

• da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, se l’operazione straordinaria o la trasformazione

non ha comportato la cessione del debito o credito IVA in relazione alle operazioni

da ciascuno di essi effettuate nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione.

Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio

e la data di presentazione della comunicazione dati

In tale ipotesi, la comunicazione dati relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto

dante causa nel corso dell’intero anno precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto

avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria,

seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l’adempimento non sia stato

assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della

trasformazione.

Nell’ipotesi invece in cui a seguito dell’operazione straordinaria non si sia verificata l’estinzione

del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all’operazione assolverà autonomamente

l’adempimento dichiarativo relativamente alle operazioni effettuate nell’intero

anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito

IVA in conseguenza dell’operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della

comunicazione dati da presentare nell’anno successivo, secondo le modalità indicate al punto

2).

Naturalmente, nell’ipotesi di successione ereditaria, la comunicazione è presentata in ogni caso

dagli eredi per l’intero anno d’imposta riportando il valore 7 nella casella codice di carica.

Soggetti non residenti

Rappresentante fiscale

I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell’art.17, secondo comma,

sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l’indicazione dei dati

delle operazioni effettuate nell’anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante

il codice di carica 6.

Soggetti non residenti identificati direttamente

I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, sono tenuti a

presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate

nell’anno d’imposta.

6

COMUNICAZIONE DATI IVA

Soggetti che nell’anno d’imposta hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché

identificandosi direttamente

In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d’imposta

ma ovviamente in periodi diversi di detto anno, operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA in Italia

sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l’obbligo di presentazione

della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di

un’unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente

identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione.

Stabile organizzazione

In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente deve essere presentata

una comunicazione annuale dati IVA con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni

ad essa imputabili effettuate nell’anno d’imposta. In tale ipotesi, nel riquadro dichiarante

deve essere indicato il codice di carica 1.

Pertanto, qualora un soggetto non residente abbia operato in Italia durante l’anno d’imposta

mediante stabile organizzazione nonché mediante rappresentante fiscale ovvero identificandosi

direttamente, devono esser presentate autonome comunicazioni per le operazioni

a ciascuno di essi imputabili.

Dati richiesti

Il presente modello si compone di 2 facciate:

– la prima contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

– la seconda contiene, al di sopra del riquadro, i campi relativi agli elementi identificativi del

contribuente,

che devono essere sempre compilati, nonché le sezioni di cui si compone il modello.

SEZIONE I – DATI DI CARATTERE GENERALE

ANNO DI IMPOSTA: indicare l’anno solare cui si riferisce la comunicazione dati IVA.

Contribuente

PARTITA IVA: indicare il numero di partita IVA del soggetto d’imposta.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento

al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente

al momento della presentazione del modello, consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle

Entrate e nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.

CONTABILITÀ SEPARATE: barrare la casella se il contribuente ha esercitato, nell’anno d’imposta

cui si riferisce la comunicazione, più attività per le quali ha tenuto contabilità separate

ai sensi dell’art. 36. La casella deve essere barrata, ovviamente, anche nell’ipotesi in cui il

contribuente abbia gestito con contabilità separate due attività una delle quali risulti, in base

a specifiche disposizioni normative, esonerata dalla presentazione della dichiarazione

annuale IVA e, conseguentemente, anche della presente comunicazione.

COMUNICAZIONE DI ENTE O SOCIETÀ ADERENTE AD UN GRUPPO IVA: barrare la casella

se la comunicazione è presentata da parte di un ente o società che si è avvalso nell’anno

cui si riferisce la comunicazione dati IVA della particolare procedura di liquidazione dell’IVA

di gruppo di cui all’ultimo comma dell’art. 73.

EVENTI ECCEZIONALI: barrare la casella qualora il termine di presentazione della presente

comunicazione cada durante il periodo di sospensione dagli adempimenti previsto in dipendenza

del verificarsi di un evento eccezionale.

Dichiarante

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che

sottoscrive la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

CODICE FISCALE: indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la

comunicazione.

CODICE CARICA: indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla seguente

tabella:

Modalità di compilazione

7

COMUNICAZIONE DATI IVA

TABELLA CODICI CARICA

CODICE FISCALE SOCIETÀ DICHIARANTE: nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società

che presenta la comunicazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato

anche il presente campo indicando in tal caso, nell’apposito spazio, il codice di carica corrispondente

al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi

rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente,

ai sensi dell’art. 17, secondo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità

di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata),

la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

SEZIONE II – DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE

AVVERTENZA: chiarimenti e approfondimenti riguardanti le diverse tipologie di operazioni

da indicare nella presente sezione sono forniti nelle istruzioni per la compilazione della

dichiarazione annuale IVA e nella relativa appendice cui si fa rinvio.

Gli importi, da indicare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26, devono

essere espressi in unità di euro arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale

è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine,

negli spazi relativi agli importi, sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Contribuenti con liquidazioni trimestrali

I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre

1999, n. 542, dell’art. 73, comma 1, lett. e), dell’art. 74, commi 4 e 5, ovvero in base ad

altre particolari disposizioni, devono presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento

a tutte le operazioni effettuate nell’anno d’imposta comprendendovi, pertanto, anche

i dati concernenti il periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l’IVA a debito o a

credito relativa all’intero periodo d’imposta.

Contribuenti con contabilità presso terzi

I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed abbiano optato, ai sensi

dell’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100 del 1998, per la particolare modalità di calcolo

delle liquidazioni periodiche basata sull’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente,

devono presentare la comunicazione annuale dati IVA facendo comunque riferimento a

tutte le operazioni effettuate nell’anno d’imposta.

Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’imposta

I contribuenti che adottano nell’anno d’imposta, per obbligo di legge o per opzione, speciali

criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime

speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo CD4 (IVA esigibile) e nel rigo

CD5 (IVA detratta) l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza.

Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell’imposta (ad

esempio, regime dei beni usati, regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo, regime

speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve ovviamente essere compilato in

relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.

1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore

di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora

concepito

5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria)

ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati

6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente

7 Erede

8 Liquidatore (liquidazione volontaria)

9 Soggetto tenuto a presentare la comunicazione dati IVA per conto del soggetto estinto a seguito

di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda,

società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.)

8

COMUNICAZIONE DATI IVA

COMUNICAZIONE DATI IVA

9

Operazioni attive

Rigo CD1, campo 1, indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle operazioni

attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all’interno, intracomunitarie e di esportazione,

effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli

effetti dell’IVA, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque

soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si

sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis. I contribuenti per i quali

ha avuto effetto tale dispensa devono comunque indicare l’ammontare delle operazioni di cui

ai numeri 11), 18) e 19) dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione

e registrazione.

Nel rigo vanno compresi anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie di

cui all’art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 del 1993, rese da prestatore nazionale

a committente comunitario.

Si evidenzia che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (editori)

devono indicare nel rigo l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.

Rigo CD1, campo 2, indicare l’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili già

comprese nel campo 1 del medesimo rigo:

– esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del

plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ivi comprese le

cessioni di beni effettuate ai sensi dell’art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica

di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. Non devono essere invece

comprese le operazioni intracomunitarie di cui le sole cessioni di beni devono essere indicate

nel successivo campo 4;

– operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la

dichiarazione di intento;

– altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del

plafond, tra cui si ricorda, ad esempio, la parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad

operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41 del 1995 (beni usati,

ecc.).

Rigo CD1, campo 3, indicare l’ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo,

delle operazioni esenti di cui all’art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni

(ad esempio art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133).

Rigo CD1, campo 4, indicare l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni

già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro delle fatture emesse (art.

23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere

compresi i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie già inclusi nel campo

1 nonché, ovviamente, gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei predetti registri.

Operazioni passive

Rigo CD2, campo 1, indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta, degli acquisti

all’interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell’IVA, compresi gli

acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette

doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell’anno di riferimento sul registro

degli acquisti di cui all’art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti

particolari regimi.

Rigo CD2, campo 2, indicare l’ammontare complessivo degli acquisti non imponibili già

compresi nel campo 1 del medesimo rigo:

– acquisti all’interno e importazioni effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del

plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;

– acquisti all’interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond.

Nel rigo non devono essere comprese le operazioni intracomunitarie non imponibili, di cui

solo gli acquisti di beni devono invece essere indicati nel successivo campo 4.

Rigo CD2, campo 3, indicare l’ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo,

degli acquisti all’interno esenti, delle importazioni non soggette all’imposta (art. 68, esclusa

lett. a) nonché delle importazioni di oro da investimento.

Nel presente rigo non deve essere compreso l’ammontare degli acquisti intracomunitari

esenti (art. 42, comma 1, D.L. n. 331 del 1993), da ricomprendere nel successivo

campo 4.

Rigo CD2, campo 4, indicare l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni

già compresi nel campo 1 del medesimo rigo.

Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di

cui all’art. 42, comma 1 del D.L. n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento

dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997,

n. 28), nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria

con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

Nel rigo non deve essere compreso l’ammontare degli acquisti di servizi intracomunitari, già

incluso nel campo 1 del medesimo rigo.

Importazioni senza pagamento dell’IVA in dogana

Rigo CD3, vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d’oro, di

prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro, nonché le importazioni di rottami

e altri materiali di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8, già comprese nel rigo CD2,

campo 1, per le quali, ai sensi del art. 70, commi 5 e 6, l’imposta non viene versata in dogana,

ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri

di cui agli artt. 23 (o 24) e dell’art. 25.

L’imponibile e l’imposta relativi alle importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati

in oro ed alle importazioni d’argento puro vanno evidenziati, rispettivamente nei campi 1 e

2. L’imponibile e l’imposta relativi alle importazioni di rottami e altri materiali di recupero di

cui all’art. 74, commi 7 e 8 vanno evidenziati rispettivamente nei campi 3 e 4. Inoltre, l’imposta

relativa alle medesime operazioni va inclusa nel rigo CD4 come IVA esigibile (risultante

dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), e nel rigo CD5, come imposta detratta

(risultante dal registro degli acquisti).

SEZIONE III – DETERMINAZIONE DELL’IVA DOVUTA O A CREDITO

AVVERTENZA: nella presente sezione gli importi vanno indicati tenendo conto delle variazioni

eseguite ai sensi dell’art. 26.

Particolari tipologie di operazioni

L’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche

disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi

3, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni

da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere

compresa, quale IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi),

nel rigo CD4 e, quale IVA detratta (risultante dal registro degli acquisti), nel rigo CD5.

Rigo CD4, indicare l’ammontare dell’IVA esigibile, relativa alle operazioni effettuate nel periodo

di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate

in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza,

annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.

Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi

di determinazione dell’imposta si rimanda alle istruzioni fornite a pagina 8.

Rigo CD5, indicare l’ammontare dell’IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è

stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.

Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi

di determinazione dell’imposta si rimanda alle istruzioni fornite a pagina 8.

Rigo CD6, campo 1, indicare l’ammontare dell’IVA a debito risultante dalla differenza tra gli

importi indicati ai righi CD4 e CD5.

Rigo CD6, campo 2, indicare l’ammontare dell’IVA a credito risultante dalla differenza tra

gli importi indicati ai righi CD5 e CD4.

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

La firma va apposta nell’apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o

da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti

indicati nella tabella “Codici carica”.

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COMUNICAZIONE DATI IVA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la comunicazione.

L’intermediario deve riportare:

• il proprio codice fiscale;

• se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;

• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la comunicazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente,

oppure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.

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COMUNICAZIONE DATI IVA