Modelli di dichiarazione
Comunicazione annuale dati IVA
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito
s’illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e
quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno
trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di
ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno
Stato membro deve versare al bilancio comunitario.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati
ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S) in presenza di una norma di legge
o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.
I dati richiesti nella comunicazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di
carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di
categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle
Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti,
per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere
di commercio, P.R.A.).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di “titolare
del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a
richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i
dati identificativi agli interessati.
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato, in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento
è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Consenso
Diritti dell’interessato
Responsabili
del trattamento
Titolari del
trattamento
Modalità del
trattamento
Dati personali
Finalità del
trattamento
Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196 del 2003
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICAZIONE
ANNUALE DATI IVA
Sez. I
DATI GENERALI
Partita IVA Codice attività
– DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) –
– IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA –
– OPERAZIONI ATTIVE –
– OPERAZIONI PASSIVE –
– CONTRIBUENTE –
Contabilità separata Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA Eventi eccezionali
Codice fiscale
Codice fiscale
società dichiarante
Sez. II
DATI RELATIVI
ALLE OPERAZIONI
EFFETTUATE
Sez. III
DETERMINAZIONE
DELL’IVA DOVUTA
O A CREDITO
Codice carica
Anno di imposta
CD1 Totale operazioni attive (al netto dell’IVA)
di cui: operazioni non imponibili
operazioni esenti
cessioni intracomunitarie di beni
1 ,00
2 ,00
3 ,00
4 ,00
FIRMA DELLA
COMUNICAZIONE Firma
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato
all’intermediario
Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione
all’albo dei C.A.F.
Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente
Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette
Data dell’impegno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO giorno mese anno
AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICAZIONE
ANNUALE DATI IVA
CD2 Totale operazioni passive (al netto dell’IVA)
di cui: acquisti non imponibili
acquisti esenti
acquisti intracomunitari di beni
1 ,00
CD3
Imponibile
Imponibile
1 ,00
CD4 IVA esigibile ,00
,00
CD5 IVA detratta ,00
CD6 IVA dovuta ,00
Imposta
o a credito
2
2
,00
3 ,00 Imposta 4 ,00
2 ,00
3 ,00
4 ,00
1
DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME
CODICE FISCALE
Oro industriale e argento puro
Rottami e altri materiali di recupero
1
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Gli articoli di legge richiamati nel modello di comunicazione dati IVA e nelle istruzioni si riferiscono
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato
L’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA è stato istituito in applicazione
delle disposizioni contenute nell’art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotte
dall’art. 9 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, con l’intento di semplificare e razionalizzare
ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti nel rispetto comunque degli obblighi
comunitari.
La comunicazione annuale dati IVA, da presentare entro il mese di febbraio di ciascun anno,
è prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo
delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.
Nel presente modello il contribuente deve sostanzialmente riportare l’indicazione complessiva
delle risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti
non tenuti a quest’ultimo adempimento), al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza
tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo
del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.
Si precisa, inoltre, che ai fini della presente comunicazione non rilevano le compensazioni
effettuate nell’anno d’imposta, il riporto del credito IVA relativo all’anno precedente, i rimborsi
infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l’anno d’imposta che
il contribuente intende richiedere a rimborso. Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione
dell’imposta, dovranno essere indicati esclusivamente nella relativa dichiarazione
annuale, alle cui istruzioni può farsi comunque riferimento al fine di una corretta compilazione
della presente comunicazione.
La natura e gli effetti dell’adempimento non sono quelli propri della “Dichiarazione IVA” bensì
quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale
dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell’imposta
dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.
La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l’inapplicabilità delle sanzioni
previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento in caso
di violazione degli obblighi di dichiarazione.
L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, prevista dall’articolo
11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione
di dati, richiamato dal comma 6 dell’articolo 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998.
Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata,
i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale.
In base alle disposizioni recate dall’articolo 8-bis, comma 1 del D.P.R. n. 322 del 1998, la
comunicazione
annuale dati IVA deve essere redatta utilizzando l’apposito modello approvato
con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il quale, unitamente alle relative istruzioni è reso
gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia e delle
Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.
Nello stesso sito Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti
che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione. Per la stampa del
modello di comunicazione dati IVA devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche
previste nell’Allegato A del provvedimento di approvazione del presente modello.
Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, i
titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno
non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni
periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.
Contribuenti che devono
presentare la comunicazione
e contribuenti esonerati
Reperibilità dei modelli
Premessa
AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICAZIONE
ANNUALE DATI IVA
Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:
• i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione
della dichiarazione annuale IVA e cioè:
– i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni
esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi
di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto
operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione
annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art.
19-bis2. L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni
intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331 del 1993) ovvero siano stati effettuati
acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da
parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);
– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, (produttori
agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non
superiore a 7.000 euro);
– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate
nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti
IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA
nei modi ordinari;
– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda (cfr. circolari n. 26 del
19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli
effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
– i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi
di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora
abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette
o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
– i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla
legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
– i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito
comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità
previste dall’art. 74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi
resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti
in Italia o in altro Stato membro;
• i soggetti di cui all’articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
– gli organi e le amministrazioni dello Stato;
– i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le
comunità montane, le province e le regioni;
– gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese
le aziende sanitarie locali;
• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
• le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione
un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro ancorché tenuti a presentare
la dichiarazione annuale;
• le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi introdotto, a
decorrere dall’anno d’imposta 2008, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione
dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000,
deve fare riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché
gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo
delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività
per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente,
dalla comunicazione dati.
Il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente in via
telematica. È pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.
Il modello deve essere presentato entro il mese di febbraio di ciascun anno e qualora il termine
di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato
al primo giorno feriale successivo.
La comunicazione può essere presentata in via telematica:
a) direttamente dal contribuente;
b) tramite intermediari abilitati.
Modalità e termini
di presentazione
2
COMUNICAZIONE DATI IVA
a) Presentazione telematica diretta
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente
avvalersi:
– del servizio telematico Entratel, qualora sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione
dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di
soggetti superiore a venti;
– del servizio telematico Internet (Fisconline), qualora sussista l’obbligo di presentare la
dichiarazione
dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a
venti ovvero, pur avendo l’obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste
dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti
d’imposta.
ATTENZIONE: si ricorda che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai
fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. 633/72, presentano la
comunicazione tramite il servizio telematico Entratel, utilizzando l’indirizzo Internet
http://telematici.agenziaentrate.gov.it. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al
servizio telematico Entratel si rinvia al paragrafo “Modalità di abilitazione” lettera a).
b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del
gruppo)
Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)
Gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a
trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico
Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni
predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l’impegno della presentazione
per via telematica.
Sono obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli intermediari
abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere
di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
• gli iscritti negli albi degli avvocati;
• gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
• associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnicolinguistiche;
• i Caf - dipendenti;
• i Caf - imprese;
• coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
• gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti
agrari.
Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte
gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della
metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come
specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.
Tali soggetti possono assolvere l’obbligo di presentazione telematica delle comunicazioni avvalendosi,
altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati
nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi
ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
Questi soggetti trasmettono le comunicazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione
ma l’impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri
clienti.
L’accettazione delle comunicazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l’intermediario
del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.
Comunicazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)
Nell’ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti
al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente
attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo
3
COMUNICAZIONE DATI IVA
l’ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate.
Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o
tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del
capitale fin dall’inizio del periodo d’imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni
caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs.
9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all’IRES
(imposta sul reddito delle società) indicate nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 38
del predetto D.Lgs. n. 127 e nell’elenco di cui al comma 2, lett. a), dell’art. 40 del predetto
D.Lgs. n. 87.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni
delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto
l’impegno alla presentazione della comunicazione. Possono altresì avvalersi delle stesse
modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che
operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano
al medesimo gruppo.
Per incaricare un’altra società del gruppo della presentazione telematica della propria comunicazione,
la società dichiarante deve consegnare la propria comunicazione, debitamente
sottoscritta, alla società incaricata; quest’ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti
previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti
nel paragrafo seguente.
Documentazione che l’intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve
rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione
Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l’intermediario abilitato
e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:
• rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione
dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare per via telematica
all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione
gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno
dovrà essere datato e sottoscritto dall’intermediario o dalla società del gruppo, seppure
rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione
ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata
nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel
frontespizio della comunicazione;
• rilasciare altresì al dichiarante , entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione
della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati
trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia
delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione
dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione
annuale dati IVA e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale
della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art.
43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell’Amministrazione
Finanziaria;
• conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso
periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell’eventuale esibizione
all’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.
ATTENZIONE: si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini
delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale
23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio
2004.
Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto
informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l’ordine
cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta; inoltre,
devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli
archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale,
alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura
di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l’apposizione della marca
temporale.
4
COMUNICAZIONE DATI IVA
Comunicazione di avvenuta presentazione della comunicazione annuale dati IVA
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della comunicazione
annuale dati IVA per via telematica, è trasmessa telematicamente all’utente che ha
effettuato l’invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito,
http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile
la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta
senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate.
In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica,
si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini
previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse
entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia
delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze
- Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).
Modalità di abilitazione
a) Comunicazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel
Per ottenere l’abilitazione, è necessario presentare domanda ad un ufficio dell’Agenzia delle
Entrate della regione nel cui territorio è fissato il domicilio fiscale del richiedente.
I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l’elenco degli uffici dell’Agenzia delle Entrate
cui rivolgersi sono disponibili nel sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, oltre che
presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all’uso del servizio telematico Entratel
è possibile ricorrere all’assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e
che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall’ufficio all’atto
dell’autorizzazione all’accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet
http://assistenza.finanze.it oltre che il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, per informazioni
di carattere normativo e tecnico.
ATTENZIONE: per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA ai
sensi dell’art. 35-ter, l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro
Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all’attribuzione
della Partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l’identificazione
diretta. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta della busta contenente
i dati per l’accesso al servizio al richiedente o alla consegna della medesima ad un
soggetto incaricato, il quale deve esibire idonea delega unitamente ad un valido documento
di riconoscimento, proprio e del delegante.
b) Comunicazione presentata tramite il servizio telematico Internet (Fisconline)
Requisito essenziale per l’invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number)
che può essere richiesto dal contribuente:
a) collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it;
b) per telefono, chiamando il servizio automatico 848.800.333;
c) presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposita funzione disponibile
sul sito Internet http://telematici.agenziaentrate.it.
Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all’utilizzo del servizio telematico Internet
(Fisconline), in quanto è sempre possibile presentare la comunicazione tramite un intermediario
abilitato.
Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
Società ed enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo
Gli enti e le società che si sono avvalsi per l’anno cui si riferisce la comunicazione della procedura
di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’ultimo comma dell’art. 73, presentano
ognuno un autonomo modello con riferimento ai propri dati.
Pertanto, la società controllante deve presentare la comunicazione con riferimento esclusivo
alla propria attività e non anche a quella relativa all’intero gruppo.
Contribuenti con contabilità separate
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge
o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono presentare un unico
modello di comunicazione riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate.
Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione
della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della presente comunicazio-
Casi particolari
di presentazione
5
COMUNICAZIONE DATI IVA
ne, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare
in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.
Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni,
scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)
Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante l’anno d’imposta oggetto
della comunicazione dati
1) Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente,
cedente o donante) si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della
trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto
conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte comunicazioni
dati:
• la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell’anno d’imposta
cui si riferisce la comunicazione;
• la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione
d’anno cui si riferisce la comunicazione e fino all’ultima liquidazione eseguita prima
dell’operazione straordinaria o della trasformazione; in tale comunicazione devono
essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato,
scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante
dalla trasformazione, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.
2) Nel caso invece in cui il soggetto dante causa non si è estinto per effetto dell’operazione
straordinaria o della trasformazione, la comunicazione dati IVA deve essere presentata:
• dal soggetto avente causa, se l’operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato
la cessione del debito o del credito IVA; tale soggetto presenterà pertanto due
distinte comunicazioni dati secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente
il soggetto dante causa non deve presentare la comunicazione relativamente all’attività
oggetto dell’operazione straordinaria;
• da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione, se l’operazione straordinaria o la trasformazione
non ha comportato la cessione del debito o credito IVA in relazione alle operazioni
da ciascuno di essi effettuate nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione.
Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio
e la data di presentazione della comunicazione dati
In tale ipotesi, la comunicazione dati relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto
dante causa nel corso dell’intero anno precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto
avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria,
seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l’adempimento non sia stato
assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della
trasformazione.
Nell’ipotesi invece in cui a seguito dell’operazione straordinaria non si sia verificata l’estinzione
del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all’operazione assolverà autonomamente
l’adempimento dichiarativo relativamente alle operazioni effettuate nell’intero
anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito
IVA in conseguenza dell’operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della
comunicazione dati da presentare nell’anno successivo, secondo le modalità indicate al punto
2).
Naturalmente, nell’ipotesi di successione ereditaria, la comunicazione è presentata in ogni caso
dagli eredi per l’intero anno d’imposta riportando il valore 7 nella casella codice di carica.
Soggetti non residenti
Rappresentante fiscale
I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti, nominati ai sensi dell’art.17, secondo comma,
sono tenuti a presentare la comunicazione annuale dati IVA con l’indicazione dei dati
delle operazioni effettuate nell’anno cui la stessa si riferisce ed indicando nel riquadro dichiarante
il codice di carica 6.
Soggetti non residenti identificati direttamente
I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter, sono tenuti a
presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento alle operazioni da essi effettuate
nell’anno d’imposta.
6
COMUNICAZIONE DATI IVA
Soggetti che nell’anno d’imposta hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché
identificandosi direttamente
In tutti i casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato, nel medesimo anno d’imposta
ma ovviamente in periodi diversi di detto anno, operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA in Italia
sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, l’obbligo di presentazione
della comunicazione annuale dati IVA deve essere assolto mediante la presentazione di
un’unica comunicazione da parte del soggetto (rappresentante fiscale ovvero soggetto non residente
identificato direttamente) operante alla data di presentazione della comunicazione.
Stabile organizzazione
In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente deve essere presentata
una comunicazione annuale dati IVA con riferimento esclusivo ai dati delle operazioni
ad essa imputabili effettuate nell’anno d’imposta. In tale ipotesi, nel riquadro dichiarante
deve essere indicato il codice di carica 1.
Pertanto, qualora un soggetto non residente abbia operato in Italia durante l’anno d’imposta
mediante stabile organizzazione nonché mediante rappresentante fiscale ovvero identificandosi
direttamente, devono esser presentate autonome comunicazioni per le operazioni
a ciascuno di essi imputabili.
Dati richiesti
Il presente modello si compone di 2 facciate:
– la prima contiene l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
– la seconda contiene, al di sopra del riquadro, i campi relativi agli elementi identificativi del
contribuente,
che devono essere sempre compilati, nonché le sezioni di cui si compone il modello.
SEZIONE I – DATI DI CARATTERE GENERALE
ANNO DI IMPOSTA: indicare l’anno solare cui si riferisce la comunicazione dati IVA.
Contribuente
PARTITA IVA: indicare il numero di partita IVA del soggetto d’imposta.
CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento
al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente
al momento della presentazione del modello, consultabile presso gli uffici dell’Agenzia delle
Entrate e nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.
CONTABILITÀ SEPARATE: barrare la casella se il contribuente ha esercitato, nell’anno d’imposta
cui si riferisce la comunicazione, più attività per le quali ha tenuto contabilità separate
ai sensi dell’art. 36. La casella deve essere barrata, ovviamente, anche nell’ipotesi in cui il
contribuente abbia gestito con contabilità separate due attività una delle quali risulti, in base
a specifiche disposizioni normative, esonerata dalla presentazione della dichiarazione
annuale IVA e, conseguentemente, anche della presente comunicazione.
COMUNICAZIONE DI ENTE O SOCIETÀ ADERENTE AD UN GRUPPO IVA: barrare la casella
se la comunicazione è presentata da parte di un ente o società che si è avvalso nell’anno
cui si riferisce la comunicazione dati IVA della particolare procedura di liquidazione dell’IVA
di gruppo di cui all’ultimo comma dell’art. 73.
EVENTI ECCEZIONALI: barrare la casella qualora il termine di presentazione della presente
comunicazione cada durante il periodo di sospensione dagli adempimenti previsto in dipendenza
del verificarsi di un evento eccezionale.
Dichiarante
Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che
sottoscrive la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.
CODICE FISCALE: indicare il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la
comunicazione.
CODICE CARICA: indicare il codice di carica del dichiarante desumendolo dalla seguente
tabella:
Modalità di compilazione
7
COMUNICAZIONE DATI IVA
TABELLA CODICI CARICA
CODICE FISCALE SOCIETÀ DICHIARANTE: nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società
che presenta la comunicazione IVA per conto di un altro contribuente, deve essere compilato
anche il presente campo indicando in tal caso, nell’apposito spazio, il codice di carica corrispondente
al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi
rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente,
ai sensi dell’art. 17, secondo comma, la società che indica il codice carica 9 in qualità
di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata),
la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.
SEZIONE II – DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE
AVVERTENZA: chiarimenti e approfondimenti riguardanti le diverse tipologie di operazioni
da indicare nella presente sezione sono forniti nelle istruzioni per la compilazione della
dichiarazione annuale IVA e nella relativa appendice cui si fa rinvio.
Gli importi, da indicare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26, devono
essere espressi in unità di euro arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decimale
è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine,
negli spazi relativi agli importi, sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.
Contribuenti con liquidazioni trimestrali
I contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre
1999, n. 542, dell’art. 73, comma 1, lett. e), dell’art. 74, commi 4 e 5, ovvero in base ad
altre particolari disposizioni, devono presentare la comunicazione annuale dati IVA con riferimento
a tutte le operazioni effettuate nell’anno d’imposta comprendendovi, pertanto, anche
i dati concernenti il periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l’IVA a debito o a
credito relativa all’intero periodo d’imposta.
Contribuenti con contabilità presso terzi
I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità ed abbiano optato, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100 del 1998, per la particolare modalità di calcolo
delle liquidazioni periodiche basata sull’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente,
devono presentare la comunicazione annuale dati IVA facendo comunque riferimento a
tutte le operazioni effettuate nell’anno d’imposta.
Contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’imposta
I contribuenti che adottano nell’anno d’imposta, per obbligo di legge o per opzione, speciali
criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile (ad esempio regime
speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo CD4 (IVA esigibile) e nel rigo
CD5 (IVA detratta) l’imposta risultante dall’applicazione dello speciale regime di appartenenza.
Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell’imposta (ad
esempio, regime dei beni usati, regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo, regime
speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve ovviamente essere compilato in
relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.
1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore
di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora
concepito
5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria)
ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 Erede
8 Liquidatore (liquidazione volontaria)
9 Soggetto tenuto a presentare la comunicazione dati IVA per conto del soggetto estinto a seguito
di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d’azienda,
società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.)
8
COMUNICAZIONE DATI IVA
COMUNICAZIONE DATI IVA
9
Operazioni attive
Rigo CD1, campo 1, indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle operazioni
attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all’interno, intracomunitarie e di esportazione,
effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli
effetti dell’IVA, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque
soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si
sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis. I contribuenti per i quali
ha avuto effetto tale dispensa devono comunque indicare l’ammontare delle operazioni di cui
ai numeri 11), 18) e 19) dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione
e registrazione.
Nel rigo vanno compresi anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie di
cui all’art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 del 1993, rese da prestatore nazionale
a committente comunitario.
Si evidenzia che i contribuenti che fruiscono di una riduzione della base imponibile (editori)
devono indicare nel rigo l’imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.
Rigo CD1, campo 2, indicare l’ammontare complessivo delle operazioni non imponibili già
comprese nel campo 1 del medesimo rigo:
– esportazioni e altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del
plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ivi comprese le
cessioni di beni effettuate ai sensi dell’art. 71, nei confronti di operatori residenti nella Repubblica
di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. Non devono essere invece
comprese le operazioni intracomunitarie di cui le sole cessioni di beni devono essere indicate
nel successivo campo 4;
– operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano presentato la
dichiarazione di intento;
– altre operazioni qualificate non imponibili che non concorrono alla formazione del
plafond, tra cui si ricorda, ad esempio, la parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad
operazioni rientranti nel regime del margine di cui al citato D.L. n. 41 del 1995 (beni usati,
ecc.).
Rigo CD1, campo 3, indicare l’ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo,
delle operazioni esenti di cui all’art. 10 e delle operazioni dichiarate esenti da altre disposizioni
(ad esempio art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133).
Rigo CD1, campo 4, indicare l’ammontare complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni
già comprese nel campo 1 del medesimo rigo, annotate nel registro delle fatture emesse (art.
23) o in quello dei corrispettivi (art. 24). Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere
compresi i corrispettivi delle prestazioni di servizi intracomunitarie già inclusi nel campo
1 nonché, ovviamente, gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei predetti registri.
Operazioni passive
Rigo CD2, campo 1, indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta, degli acquisti
all’interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell’IVA, compresi gli
acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette
doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell’anno di riferimento sul registro
degli acquisti di cui all’art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti
particolari regimi.
Rigo CD2, campo 2, indicare l’ammontare complessivo degli acquisti non imponibili già
compresi nel campo 1 del medesimo rigo:
– acquisti all’interno e importazioni effettuati senza pagamento dell’imposta, con utilizzo del
plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
– acquisti all’interno oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond.
Nel rigo non devono essere comprese le operazioni intracomunitarie non imponibili, di cui
solo gli acquisti di beni devono invece essere indicati nel successivo campo 4.
Rigo CD2, campo 3, indicare l’ammontare, già compreso nel campo 1 del medesimo rigo,
degli acquisti all’interno esenti, delle importazioni non soggette all’imposta (art. 68, esclusa
lett. a) nonché delle importazioni di oro da investimento.
Nel presente rigo non deve essere compreso l’ammontare degli acquisti intracomunitari
esenti (art. 42, comma 1, D.L. n. 331 del 1993), da ricomprendere nel successivo
campo 4.
Rigo CD2, campo 4, indicare l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari di beni
già compresi nel campo 1 del medesimo rigo.
Si precisa che nel rigo vanno anche compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di
cui all’art. 42, comma 1 del D.L. n. 331 del 1993 (inclusi quelli effettuati senza pagamento
dell’imposta con utilizzo del plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997,
n. 28), nonché quelli di cui all’art. 40, comma 2, dello stesso decreto legge (triangolare comunitaria
con intervento dell’operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).
Nel rigo non deve essere compreso l’ammontare degli acquisti di servizi intracomunitari, già
incluso nel campo 1 del medesimo rigo.
Importazioni senza pagamento dell’IVA in dogana
Rigo CD3, vanno comprese in tale rigo esclusivamente le importazioni di materiale d’oro, di
prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro, nonché le importazioni di rottami
e altri materiali di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8, già comprese nel rigo CD2,
campo 1, per le quali, ai sensi del art. 70, commi 5 e 6, l’imposta non viene versata in dogana,
ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri
di cui agli artt. 23 (o 24) e dell’art. 25.
L’imponibile e l’imposta relativi alle importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati
in oro ed alle importazioni d’argento puro vanno evidenziati, rispettivamente nei campi 1 e
2. L’imponibile e l’imposta relativi alle importazioni di rottami e altri materiali di recupero di
cui all’art. 74, commi 7 e 8 vanno evidenziati rispettivamente nei campi 3 e 4. Inoltre, l’imposta
relativa alle medesime operazioni va inclusa nel rigo CD4 come IVA esigibile (risultante
dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), e nel rigo CD5, come imposta detratta
(risultante dal registro degli acquisti).
SEZIONE III – DETERMINAZIONE DELL’IVA DOVUTA O A CREDITO
AVVERTENZA: nella presente sezione gli importi vanno indicati tenendo conto delle variazioni
eseguite ai sensi dell’art. 26.
Particolari tipologie di operazioni
L’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche
disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti intracomunitari e art. 17, commi
3, 5, 6 e 7), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni
da loro corrisposte (es. art. 74, primo comma, lett. e), art. 74-ter, comma 8), deve essere
compresa, quale IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi),
nel rigo CD4 e, quale IVA detratta (risultante dal registro degli acquisti), nel rigo CD5.
Rigo CD4, indicare l’ammontare dell’IVA esigibile, relativa alle operazioni effettuate nel periodo
di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate
in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza,
annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.
Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi
di determinazione dell’imposta si rimanda alle istruzioni fornite a pagina 8.
Rigo CD5, indicare l’ammontare dell’IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è
stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.
Per la compilazione del presente rigo da parte dei contribuenti che adottano particolari regimi
di determinazione dell’imposta si rimanda alle istruzioni fornite a pagina 8.
Rigo CD6, campo 1, indicare l’ammontare dell’IVA a debito risultante dalla differenza tra gli
importi indicati ai righi CD4 e CD5.
Rigo CD6, campo 2, indicare l’ammontare dell’IVA a credito risultante dalla differenza tra
gli importi indicati ai righi CD5 e CD4.
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE
La firma va apposta nell’apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o
da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti
indicati nella tabella “Codici carica”.
10
COMUNICAZIONE DATI IVA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la comunicazione.
L’intermediario deve riportare:
• il proprio codice fiscale;
• se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo;
• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la comunicazione.
Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente,
oppure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.
11
COMUNICAZIONE DATI IVA
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