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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

CONTRATTI CONTRATTO LIBERO

ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(con esclusione delle fattispecie di cui all'art. 1, commi 2 e 3 , stessa legge)
sottoscritto da Confedilizia e Sunia
Registrato all’ufficio del registro atti privati di Roma,
c/07287, 26 febbraio 1999
Il/La Sig./Soc.
(1)__________________________________________________________
di seguito denominato/a locatore____________________________________________
______________________________________________________________________
(assistito/a dall'Associazione territoriale della Confedilizia di _____________________
in persona di___________________________________________________________ )
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig. (1) __________________________________________________________
di seguito denominato/a conduttore__________________________________________
______________________________________________________________________
identificato/a mediante (2) _________________________________________________
(assistito/a dal Sindacato Sunia _____________________________________________
in persona di ___________________________________________________________)
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via ______________
n. civico ________ piano _______ scala _______ int. ______ composto di n. _____
vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina,
autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
proprietà ______________________________________________________________
riscaldamento__________________________________________________________
acqua ________________________________________________________________
altre _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma , D.L. 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359)
CODICE FISCALE del locatore _______________________________________
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni.
1. Il contratto è stipulato per la durata di anni ______ (3) dal ____________________
al ________________________________ e si intenderà rinnovato per altri quattro
anni nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto
motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1996, n. 431, da
recapitarsi a mezzo lettera raccomandata - contenente la specificazione del motivo
invocato - almeno 12 mesi prima della scadenza.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima
scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha
riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di
disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle
medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un
risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione
percepito.
1) Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto ciascuna delle parti avrà
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la
rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza. La
parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento di tale raccomandata. In mancanza di risposta
ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della
locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il contratto si rinnoverà
tacitamente alle medesime condizioni.
2) Il conduttore ha facoltà di recedere per giustificati motivi dal contratto previo avviso
da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima.
3) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del
conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi:_________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Per la successione nel contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel
testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n.
404.
4) Il conduttore potrà (col consenso scritto del locatore)/non potrà sublocare o dare in
comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del
contratto.
Ove il consenso di cui sopra sia dato, al conduttore (che dovrà darne adeguata
comunicazione al locatore) farà carico ogni obbligo stabilito dall'art. 12 D.L. 21
marzo 1978, n. 59 (convertito dalla L. 18 maggio 1978, n. 191) e, in caso di
subconduttore o comodatario che sia cittadino extracomunitario, dall'art. 7 del
D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Lo stesso conduttore dovrà trasmettere al locatore,
con lettera raccomandata, copia del contratto di sublocazione o di comodato
intervenuto.
5) Il canone annuo di locazione - avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive
dell'immobile anche sopra descritte e ben note, e la sua ubicazione - è convenuto in
lire ___________/euro ___________, che il conduttore si obbliga a
corrispondere____________
nel domicilio del locatore
ovvero
a mezzo bonifico bancario
ovvero
________________
in n. ______ rate eguali anticipate di lire ____________ ciascuna, scadenti il
____________________.
Il canone non sarà/sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione
assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat per le
famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello
di inizio del presente contratto, a richiesta del locatore.
6) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà
essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il
titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata
del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del
canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e
55 L. 27 luglio 1978, n 392.
7) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo
amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola -
ragione.
8) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta
all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro
delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore
si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha
ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Le parti danno
atto, in relazione dello stato dell'immobile, di quanto segue:
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___________________________________________________________________
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Il conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove
esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del
presente contratto così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea
dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere
comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
9) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o
addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il
preventivo consenso scritto del locatore.
10) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni
diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore
medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
11) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il
conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in
caso, quietanza) una somma di lire ____________________ / euro
__________________ pari a ____ mensilità del canone, non imputabile in conto
pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al
termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione
previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni
obbligazione contrattuale.
In caso di costituzione del Fondo depositi cauzionali da parte di Confedilizia e
Sunia, il locatore deciderà se avvalersi del Fondo medesimo, secondo le modalità
che saranno stabilite.
ALTRE FORME DI GARANZIA
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12) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della Tabella oneri accessori
Confedilizia/Sunia (Registrata Uff. Registro Atti privati Roma al n. C/07288 il
26.2.1999) di cui le stesse parti dichiarano di aver avuto lettura e, così, di ben
conoscere. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto
esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria
manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica,
del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle
latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di
portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per
cento.
ALTRI EVENTUALI ACCORDI:
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Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi
dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere
l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre
diritto - anche tramite l’organizzazione sindacale Sunia - di prendere visione presso
il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove
esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.
In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una
quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo
dell'anno precedente.
13) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare
locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha
inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione
degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica
anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in
quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini)
i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da
almeno tre conduttori.
15) Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata
- si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il
locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni
antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi
titolo.
16) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà
consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore
con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
17) Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo gli
artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
18) Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nel caso di nuova locazione alla
scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n.
392.
19) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a
carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore.
Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni
che hanno prestato l'assistenza per la stipula del presente contratto.
20) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai
fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui
locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di
segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
21) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere
provata, se non mediante atto scritto.
22) Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse
sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto la
Commissione di conciliazione stragiudiziale paritetica istituita fra Confedilizia e
Sunia.
23) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i
propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione
(legge 31 dicembre 1996, n. 675).
24) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle
disposizioni del codice civile, della legge n. 392/'78, della legge n. 431/'98 e
comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
25) ALTRE PATTUIZIONI
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto
____________, li _____________
Il locatore ___________________________________
Il conduttore _________________________________
A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente
approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 5) 7), 9), 10), 11), 12), 15), 20), 21) e 25).
Il locatore ___________________________________
Il conduttore _________________________________
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA
p. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DELLA CONFEDILIZIA
___________________________________
p. SINDACATO SUNIA
___________________________________
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e
codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice
fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di
nascita del legale rappresentante.
(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati
nella denuncia da presentare all'Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi
dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio
1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve
essere data comunicazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 286/1998.
(3) La durata minima è di anni quattro.
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In caso d'opzione, cancellare quanto non interessa
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